Farmacie comunali vietate alle società di distribuzione
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ItaliaOggi (Giustizia e Società) Numero 176, pag. 20 del 26/7/2003 di Francesco Cerisano
Le società di distribuzione dei farmaci non possono gestire le farmacie comunali. Il motivo? Un insanabile conflitto d'interesse che rischia di ledere ´l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico' e in ultima analisi la salvaguardia del bene della salute. Con questa motivazione la Corte costituzionale con la sentenza n. 275 del 24 luglio 2003 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8 della legge n. 362/1991 di riordino del settore farmaceutico nella parte in cui non prevede che ´la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco'. I fatti. A rimettere la questione di legittimità alla Consulta sono stati i giudici del Tar Lombardia a cui si erano rivolte alcune organizzazioni rappresentative di farmacisti e consumatori. Oggetto del ricorso, l'annullamento della complessa procedura con cui il comune di Milano aveva affidato la gestione delle farmacie comunali a una società tedesca. Queste le tappe della vicenda. L'ente aveva innanzitutto trasformato l'azienda municipale che gestiva le farmacie di proprietà del comune prima in azienda speciale e successivamente in società per azioni. Per poi cedere l'80% del pacchetto azionario della neonata società al gruppo tedesco. Per i ricorrenti la procedura seguita dal comune di Milano sarebbe stata illegittima in quanto lesiva degli articoli 3 e 32 della Costituzione (principio di uguaglianza e tutela della salute). Una tesi che ha convinto il Tribunale amministrativo regionale lombardo, il quale, infatti, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sull'articolo 8 della legge n. 362/1991. Le perplessità dei giudici amministrativi lombardi vertevano sul fatto che tale norma (al fine di evitare conflitti di interesse) vietava ai gestori di farmacie private qualsiasi attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica, ma non prevedeva analogo divieto per le farmacie comunali. Una mancata equiparazione che il Tar Lombardia non ha esitato a definire ´del tutto irragionevole'. La decisione della Consulta. I giudici delle leggi hanno innanzitutto passato in rassegna la normativa sulle modalità di gestione delle farmacie comunali. Dalle aziende speciali e dalle gestioni in economia, fino all'introduzione della forma giuridica della società di capitali dapprima a prevalente partecipazione pubblica e poi a prevalente capitale anche privato (così come previsto dall'articolo 116 del Tuel). In questo contesto normativo, fa notare la Corte, ´appare illuminante il divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 362/1991'. Un divieto la cui ragion d'essere, sostiene la Consulta, ´è quella di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità previste per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie'. ´Deve pertanto riconoscersi', conclude la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimità parziale della norma, ´che la mancata previsione per le farmacie comunali di un tale tipo di incompatibilità appare del tutto irragionevole, specie ove si consideri che il divieto in questione è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute'. |