10/4/2003 ore: 11:09

Extracomunitari, prima il contratto

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              Giovedí 10 Aprile 2003
              NORME E TRIBUTI
              Extracomunitari, prima il contratto

              Inizio del lavoro solo dopo il sì della Prefettura

              La Corte di cassazione rivisita i termini prescrizionali dei contributi previdenziali e assistenziali introdotti dall'articolo 3, commi 9 e 10 della legge 335/95. In particolare, con due sentenze la suprema Corte ha messo ordine in questa materia disattendendo le tesi sostenute dai ricorrenti. Al centro della sentenza 2100 del 2003 sono stati gli effetti retroattivi (applicazione della riduzione dei termini prescrizionali da 10 a 5 anni) disposti dall'articolo 3, comma 10 della legge 335/95 per i crediti contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 salvi i casi di interruzione della prescrizione. In precedenza (sentenza 1372 del 28 gennaio 2003) la Cassazione si era occupata di un altro aspetto della nuova normativa (la prescrizione decennale dei contributi nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti). La Cassazione ha sostanzialmente ha confermato la nuova disciplina, il cui punto di partenza è costituito dall'articolo 3, comma 9 della legge 335/95. Questa norma ha stabilito che il termine di 10 anni di prescrizione per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà stabilito dall'articolo 9-bis della legge 166/91) ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche, a decorrere dal 1º gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (prescrizione decennale). La denuncia può riguardare sia la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro che il mancato versamento dei contributi dovuti. In proposito l'Inps (circolare 18/96) ha precisato che l'effetto di prescrizione decennale è legato a una denuncia formale del lavoratore, da redigere, preferibilmente, sul modello «Vig.1», volta a informare l'Inps medesimo dell'esistenza di un'omissione contributiva, parziale o totale. Questo significa che non possono essere considerate denunce le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede ispettiva, salvo che le stesse non vengano formalizzate con le modalità indicate nella circolare Inps 18/96. L'articolo 3, comma 9 della legge 335/95 ha disposto in cinque anni il termine di prescrizione per tutte le altre contribuzioni (cioè non destinate a gestioni pensionistiche obbligatorie) di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La contribuzione quinquennale interessa, quindi, le seguenti contribuzioni (alcune delle quali risultano già soppresse): assistenza malattia pensionati (legge 934/66); asili nido (legge 1044/71); tubercolosi (Tbc); disoccupazione (Ds); ex Enaoli; Gescal; Fondo di garanzia (legge 297/82); Cassa assegni familiari (già prescrizione quinquennale); Cassa integrazione guadagni (Cig); indennità economica di malattia; indennità economica di maternità; Servizio sanitario nazionale. Il comma 10 dello stesso articolo 3 ha previsto che i predetti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/95), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19 del decreto legge 463/83, convertito dalla legge 638/83 (sospensione per poco più di tre anni), fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
              GIUSEPPE RODÀ

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