29/7/2005 ore: 11:33
Enti bilaterali con ruolo su misura
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Le novità. Gli enti bilaterali guadagnano sempre più spazio nell'azione sindacale, in particolare dopo che la riforma del mercato del lavoro ha attribuito importanti prerogative agli organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Basti pensare al ruolo decisivo che giocano gli enti bilaterali nella gestione dei fondi per la formazione, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella definizione dei percorsi formativi in apprendistato, interni o esterni all'azienda. Oppure ancora— assumendo una funzione nuova e delicata — nella possibilità di certificare i contratti di lavoro e la loro regolarità o congruità contributiva. I chiarimenti. Il ministero fissa alcuni punti fermi proprio nell'individuazione delle competenze e dei rapporti reciproci tra i diversi soggetti. A tale proposito viene sottolineato che le funzioni attribuite dal decreto legislativo 276/ 03 sono riservate unicamente agli organismi bilaterali costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Questo non significa — precisa il Welfare — che altri organismi bilaterali non possano essere costituiti, con la partecipazione di associazioni datoriali o dei lavoratori che non abbiano il requisito di cui si è detto. D'altra parte, è possibile che soggetti in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata si astengano dal costituire un ente bilaterale. Ciò in ossequio al principio sancito dall'articolo 39 della Costituzione, che garantisce sia la libertà sindacale " positiva" — cioè fare attività sindacale— che la libertà sindacale " negativa", vale a dire astenersi da ogni attività sindacale senza alcun pregiudizio. Questi soggetti, tuttavia, non potranno fruire delle speciali prerogative attribuite dalla legge. In ogni caso, gli enti bilaterali restano soggetti privati e come tali agiscono, sicché ogni accordo da essi posto in essere viene regolato dalle norme del Codice civile e del diritto privato in generale. Qualora — come lamentato nel caso oggetto di interpello — siano violate le regole interassociative, scatteranno le ordinarie tutele civilistiche, a partire dalla responsabilità civile per inadempimento contrattuale, con i relativi obblighi risarcitori. Funzioni della « Biagi » affidate alle sigle più rappresentative |