Enasarco: il condono «chiude» il 5 maggio
Martedì 24 aprile 2001 - Libere Professioni - Pagina 27
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 Il condono dell'Enasarco «chiude» il 5 maggio
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ROMA. Scade sabato 5maggio il condono deciso dall'Enasarco con la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2000, approvata dai ministri del Lavoro e del Tesoro il 13 dicembre 2000. Le domande di condono dovranno essere formulate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla Fondazione e dovranno pervenire all'Enasarco (via Antoniotto Usodimare n.31, 00154-Roma) entro il 5 maggio. Possono accedere al condono i preponenti debitori della Fondazione per contributi previdenziali e assistenziali omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi non prescritti e maturati fino a tutto il 31 marzo 2000. La regolarizzazione può essere effettuata anche dai superstiti o dagli eredi. I preponenti debbono versare, oltre ai contributi dovuti, una somma aggiuntiva calcolata al tasso annuo del 7% dal momento dell'omissione contributiva e fino alla data di versamento del totale dovuto, nel caso di pagamento in unica soluzione, ovvero fino alla data di versamento della prima rata di condono, in caso di versamento rateale. La somma aggiuntiva non può comunque superare il 50% dei contributi omessi. Possono avvalersi del condono anche coloro ai quali la Fondazione abbia già richiesto il versamento di somme per sanzioni o maggiorazioni - con scadenza entro il 31 marzo 2000 - ma che non ne abbiano effettuato o completato il versamento entro il predetto termine. Inoltre il condono è applicabile anche ai crediti contributivi oggetto di azione giudiziaria di recupero non ancora definita, purchè la controparte rinunci a proseguire il contenzioso e a pagare le spese legali sostenute dalla Fondazione. In questo caso il tasso annuo di interesse è pari al 9 per cento. Nel caso di pagamento in unica soluzione, la richiesta di condono va accompagnata da una copia della ricevuta di avvenuto veramento del totale dovuto; nel caso di versamenti rateali occorre allegare la ricevuta di avvenuto versamento della prima rata e l'oroginale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa quale garanzia per l'integrale pagamento delle somme dovute. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione al tasso annuo del 5 per cento. N.T. Martedì 24 Aprile 2001
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