E il «Tfr» moltiplica i calcoli
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Domenica 21 Gennaio 2001 norme e tributi E il «Tfr» moltiplica i calcoli Il trattamento di fine rapporto pagato dal 1º gennaio 2001 deve essere diviso in tre quote, risultanti da: -consistenza del Tfr al 31 dicembre 2000, da non rivalutare e da tassare secondo le regole previgenti, cioè in via definitiva a cura del datore di lavoro, con la franchigia di 600mila lire annue, senza alcuna scomposizione tra quote formatesi con gli accantonamenti retributivi e le rivalutazioni di natura finanziaria; -incremento del Tfr conseguente all’accredito delle quote retributive (un tredicesimo e mezzo della retribuzione) maturate dal 1º gennaio 2001, da assoggettare a tassazione separata provvisoria; -rivalutazione finanziaria intervenuta nella consistenza del fondo dal 1º gennaio 2001, tassata ad aliquota 11 per cento.
Sulla parte maturata dal 1º gennaio 2001 non spettano più le quote di franchigia annua (600mila lire di imponibile). Sino all’adozione della nuova disciplina del Tfr, comunque non oltre il 2005, vengono però attribuite detrazioni di imposta pari a 120mila lire per anno di maturazione della parte nuova del Tfr. L’aliquota media di tassazione della parte retributiva del fondo sarà calcolata in via provvisoria dal datore di lavoro, tenendo anche conto delle quote di Tfr trasferite ai fondi pensione, e in via definitiva dall’amministrazione finanziaria, sulla base del reddito medio dei cinque anni precedenti. In caso di anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro, l’intera somma corrisposta segue le nuove regole di tassazione.
---firma---R.Ri.
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