8/9/2003 ore: 12:41
Devoluzione completa e automatica
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Lunedì 8 Settembre 2003
NORME E TRIBUTI
La sorte del Tfr / Aboliti gli anticipi
Devoluzione completa e automatica
L’obbligatorietà è la partesui cui c’è più contrasto
La tanto discussa devoluzione automatica del Tfr ai fondi pensione integrativi
potrebbe essere molto vicina, rientrando il relativo provvedimento già da tempo nel pacchetto della delega pensioni, concernente le quote di Tfr maturate in costanza di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere da settori, categorie e qualifiche. In realtà, il confronto delle parti sociali sul punto del conferimento obbligatorio incontra
molte difficoltà e non è escluso un ripensamento del Governo, passando attraverso lo
strumento del silenzioassenso.
La devoluzione. Volendo esaminare come è stato concepito lo strumento tecnico della devoluzione nel disegno di legge, in circolazione da alcuni mesi, almeno sul punto specifico, si intravede immediatamente il ruolo determinante della contrattazione collettiva, essendo la stessa delegata a stabilire una devoluzione completa e automatica del Tfr al fondo pensione. Questo non deve stupire, secondo quanto già visto nell’articolo sopra,
considerata l’importanza fondamentale della materia in oggetto e la conseguente necessarietà della mediazione delle associazioni sindacali.
Secondo l’ipotesi in cantiere, il passaggio del Tfr dovrebbe avvenire, innanzitutto, con un
filtro preliminare, volto a prevedere alcune eccezioni connesse a particolari esigenze del singolo lavoratore (per esempio, anzianità contributiva, età anagrafica, particolari esigenze indicate dai contratti).
Superato questo screening iniziale, il meccanismo tecnico giuridico dovrebbe funzionare così: all’atto dell’instaurazione del rapporto, oppure alla data limite che verrà stabilita per i rapporti in corso, il lavoratore potrà esercitare la facoltà di adesione al fondo,
mediante il conferimento dell’intero Tfr che andrà a maturare in futuro. Laddove nulla dichiari in proposito, potrà operare il silenzioassenso, ma solo qualora il contratto collettivo applicabile preveda e disciplini questa forma tacita di conferimento.
L’obbligatorietà. È proprio su questo aspetto che si appuntano, da tempo, alcune critiche, da parte del fronte sindacale, per un tendenziale maggior rischio insito nella gestione del fondo pensione e nella sicurezza "psicologica" che sapere il Tfr nelle casse dell’azienda dà al lavoratore dipendente. A questa osservazione, peraltro, si replica
sottolineando che il meccanismo di rivalutazione interno del Tfr, in costanza del rapporto, così come congegnato originariamente, in anni di inflazione elevata, costituisce oggi una forma di "guadagno" del lavoratore, in termini di confronto con gli attuali indici di inflazione. Tornando alla sorte del Tfr, è evidente che, operando la totale devoluzione, alle condizioni suddette, si azzerano i diritti retributivi su questo emolumento, con l’ovvia conseguenza che, alla cessazione del rapporto, nulla potrà più pretendere il lavoratore a tale titolo, ma confidare solamente nella prestazione pensionistica integrativa che il fondo pensione da lui scelto erogherà alle condizioni di legge, ovvero - generalmente - al compimento dell’età di 65 anni. Questa pensione sarà calcolata con il metodo rigorosamente contributivo e sarà il frutto della capitalizzazione del totale dei contributi (le quote di Tfr) versate negli anni e investiti opportunamente e - si spera - oculatamente
dal fondo.
Insieme a questo logico effetto primario, verrà travolta la possibilità di chiedere un’anticipazione del Tfr al datore di lavoro, il quale a sua volta, ovviamente, non ne disporrà più, salva la residua possibilità di chiedere un’analoga prestazione di anticipazione al fondo pensione, secondo le regole proprie del singolo regime.
A CURA DI
PASQUALE DUI
STEFANO VERCESI