Decolla il lavoro «a chiamata»

sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-03-20 - pag: 21 autore: MARIA ROSA GHEIDO
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RIFORMA BIAGI • L’indennità di disponibilità fissata al 20% della retribuzione Decolla il lavoro «a chiamata» Subito applicabile ai disoccupati sotto i 25 anni e agli iscritti nelle liste di mobilità
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Il cammino di attuazione della riforma del mercato del lavoro continua con il varo di due decreti del ministero del Lavoro: il primo fissa l’indennità di disponibilità da riconoscere al lavoratore che accetta le modalità del lavoro "a chiamata"; il secondo decreto fissa invece l’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione (si vedano i testi a parte). Il primo decreto consente di attivare la nuova tipologia di lavoro introdotta dalla legge 30/03 e dal relativo decreto di attuazione, il decreto legislativo 276/03, che all’articolo 33 e seguenti disciplina il lavoro intermittente o "a chiamata". Questa forma di lavoro è, peraltro, strutturata secondo due tipologie: la prima contraddistinta dalla disponibilità del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, ricevendone in cambio un’indennità; l’altra, che non prevede l’obbligo, per il lavoratore, di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, e non avendo quindi titolo a percepire l’indennità. L’articolo 36 del Dlgs 276 demanda ai contratti collettivi il compito di stabilire la misura dell’indennità che non potrà, comunque, essere inferiore alla misura prevista e aggiornata periodicamente, con decreto de Lavoro, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di la-voro più rappresentative sul pia-no nazionale. Il decreto — firmato dal ministro Roberto Maroni il 10 marzo e ora in corso di pubbli cazione sulla «Gazzetta Ufficiale» — stabilisce al 20% la misura della retribuzione prevista dal Ccnl applicato. Il provvedimento precisa che la retribuzione da prendere come base di tale misura è costituita da minimo tabellare, indenni tà di contingenza, elemento autonomo della retribuzione e ratei di mensilità aggiuntivi. Sull’importo dell’indennità mensile di disponibilità, che è divisibile in quote orarie, sono dovuti i contributi senza necessità di adeguamento ai minimali retributivi. Durante i periodi di attesa non matura, per il lavoratore intermittente, alcun altro diritto riconducibile alla qualifica di subordinato che non sia il diritto all’indennità di disponibilità. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o territoriale debbono, però, stabilire quali prestazioni possono essere oggetto di questa forma contrattuale. In mancanza, e solo in via provvisoriamente sostitutiva, potrà provvedere il ministro del Lavoro con un decreto da emanare dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/03. Ora che è nota la misura dell’indennità di disponibilità, è comunque possibile avviare contratti di lavoro intermittente con persone disoccupate d’età inferiore a 25 anni e con iscritti nelle liste di mobilità d’età superiore a 45 anni. I datori non possono attivare questa tipologia contrattuale per la sostituzione di lavoratori in sciopero, in caso di licenziamento collettivo avvenuto nei sei mesi precedenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto di lavoro. E ancora: in unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavo ro intermittente e, di norma, quando non sia stata effettuata la valutazione dei rischi secondo il Dlgs 626/94. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta. Ai fini della prova, il lavoratore che s’impegna a rispondere alla chiamata del datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro degli eventuali impedimenti, specificandone la durata, durante la quale non matura il diritto all’indennità. Il secondo decreto ministeriale, anch’esso in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», stabilisce in 350,00 euro l’indennità di disponibilità che l’agenzia di somministrazione di manodopera deve corrispondere al lavoratore assunto a tempo indeterminato, nei periodi di mancata assegnazione a un datore di lavoro utilizzatore.
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