28/1/2003 ore: 11:14

Cumulo totale, via libera dell'Inps

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
023, pag. 33 del 28/1/2003
Domenico Comegna



Le indicazioni dell'ente per dare attuazione alla Finanziaria. Disco verde anche per il condono.

Cumulo totale, via libera dell'Inps

Ai pensionati i bollettini per acquistare l'esenzione dal divieto

Disco verde dell'Inps al pagamento del ticket a carico dei pensionati che intendono liberarsi dal problema del cumulo. I titolari di anzianità soggetti a trattenuta riceveranno dall'Istituto di previdenza una lettera nella quale l'ente comunica loro l'ammontare della somma da versare per il definitivo affrancamento dal divieto. L'intervento dell'Inps (circolare n. 16/2003) fa riferimento all'art. 44 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), che nell'allargare la fascia degli esenti, includendovi chi d'ora in poi va in pensione con 37 anni di contributi e almeno 58 anni di età, offre la possibilità di rientrare tra i beneficiari della cumulabilità totale anche a coloro che sono già in pensione, dietro versamento di una sorta di ´tassa d'ingresso'.

La nuova mappa. Dopo l'approvazione della Finanziaria 2003, a partire da quest'anno le regole del cumulo tra anzianità e reddito da lavoro possono sintetizzarsi come segue:

- il titolare di pensione liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi, oppure con 37 anni di contributi, accompagnati da 58 anni di età compiuti:

- non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, sia nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata sia attività autonoma o professionale;

- il titolare di pensione liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni, ovvero con età inferiore a 58 anni e una contribuzione inferiore a 37 anni:

- è soggetto a una trattenuta pari all'intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita, nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata;

- è soggetto a una riduzione del trattamento in misura pari al 30% della quota di pensione eccedente il minimo (di 402,12 euro al mese del 2003) nel caso in cui svolga attività autonoma o professionale. La trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito prodotto.

La tassa d'ingresso. Secondo quanto prevede l'art. 44, dal 1° gennaio 2003 anche chi è già in pensione per anzianità, privo del requisito dei 37 anni di contribuzione e 58 di età, requisiti che devono sussistere all'atto del pensionamento, l'abolizione del divieto di cumulo può invece acquisirla pagando, per così dire, un ticket. Il comma 2 prevede infatti che coloro i quali siano già pensionati alla data del 1° dicembre 2002, e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile (402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (95, e cioè 58 più 37) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Per calcolare la somma da versare è possibile adottare la seguente formula: importo pensione lorda a gennaio 2003 - 402,12 euro x 30% x n (differenza tra 95 e la somma data dall'età e dal numero di anni di contribuzione alla data del pensionamento).

Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Facciamo l'esempio di un pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2000, liquidata con 1.870 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 1.500 euro. L'età dell'interessato alla decorrenza della pensione risulta quindi pari a 54 anni, 8 mesi e 18 giorni, vale a dire 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715, che arrotondato al primo decimale diventa 54,7. L'anzianità contributiva è di 1.870 settimane, pari cioè ad anni 35,961, che arrotondata al primo decimale è uguale a 36. La somma degli anni di età e di contribuzione 54,7 + 36 risulta dunque di 90,7, che arrotondato all'intero più vicino diventa 91. L'importo da versare si determina eseguendo questa operazione: 1.500,00 - 402,12 = 1.097,88 x 30% = 329,36 x 4 (differenza tra 95 e 91) e si ottiene 1.317,45 euro

Minimo e massimo. Se l'importo da versare è inferiore al 20% della pensione di gennaio, o se il predetto risultato è nullo o negativo, occorre comunque versare una somma pari al 20% della pensione di gennaio. Il versamento massimo è invece stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. Tornando all'esempio, il minimo e il massimo, in questo caso, sono rispettivamente pari a 300 euro (20% di 1.500) e 4.500 euro (tre volte la pensione di gennaio).

Si può pagare a rate. La somma da pagare per liberarsi dal divieto di cumulo dev'essere versata entro il 16 marzo 2003 (termine che slitta al 17, poiché il 16 cade di domenica), secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può optare per il versamento entro tale data del 30% di quanto dovuto, con dilazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale (3% annuo). Il pensionato può:

- versare l'intero importo di euro 1.317,45, entro il 17 marzo 2003;

- versare il 30% dell'importo dovuto, pari a euro 395,24, entro il 17 marzo 2003 e avere trattenute sulla pensione cinque rate trimestrali di euro 184,44 aumentate ognuna degli interessi del 3%, il 1° luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004.

Le modalità di versamento. A tutti coloro attualmente soggetti alla trattenuta sulla pensione, l'Inps sta per inviare una lettera in cui comunica l'importo della somma da versare nel caso intendessero accedere alla totale cumulabilità. La comunicazione riporterà l'importo da pagare e le modalità di versamento (unica soluzione, ovvero rateazione), attraverso il bollettino di conto corrente postale allegato alla lettera. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui sopra.

Questi ultimi (che non riceveranno ovviamente alcun avviso), in caso di rioccupazione dovranno rivolgersi alla sede Inps che gestisce la loro pensione. Gli uffici determineranno l'importo da versare e forniranno loro il bollettino di c/c postale per il pagamento.

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate, si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l'accesso al regime di totale cumulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002.

Il condono. Il comma 3 dell'art. 44. stabilisce che i titolari di pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, a tutto il 31 marzo 2003, e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti, possono sanare la propria posizione (senza interessi, né sanzioni), versando all'ente di previdenza un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. Un esempio.

Il titolare di un'anzianità di 2 mila euro mensili che l'intero 2001 e fino a settembre 2002 ha lavorato in ´nero', senza avvertire l'ente di previdenza, può mettersi in regola con il divieto di cumulo versando una somma pari a 2.800 euro (il 70% di 2 mila euro per i due anni). I pensionati interessati alla sanatoria dovranno presentare apposita richiesta di regolarizzazione alla sede Inps alla quale è in carico la propria pensione. Entro il 17 marzo 2003, gli interessati potranno versare o l'intero importo o il 30% dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in cinque rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3%, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

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