Proroga della cig (12 mesi) per crisi aziendali; interventi a favore del personale volo; nuovi vincoli alla fruizione di mobilità e cassa integrazione. È quanto prevede il decreto legge n. 249/04 dopo le novità della legge di conversione n. 291/04 apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 285/04. Il provvedimento, in primo luogo, proroga la cig per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività dell'intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti. La proroga è per 12 mesi nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2005, in secondo luogo, il ministro del lavoro potrà concedere sulla base di specifici accordi governativi, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività, la cigs per 24 mesi al personale del settore del trasporto aereo. Presso l'Inps, inoltre, a favore dello stesso personale, viene istituito un apposito fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione, alimentato da un contributo dello 0,5% delle retribuzioni (0,375% a carico delle imprese e 0,125% a carico dei lavoratori).
Infine, la legge stabilisce che il lavoratore in cigs decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente.
E che la stessa decadenza si applica al lavoratore destinatario del trattamento di mobilità la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche se con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge, qualora:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
La nuova norma si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. (riproduzione riservata)
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