Costerà 7,50 € l'ora la collaborazione di colf e giardinieri
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ItaliaOggi7 (previdenza) Numero 159, pag. 23 del 7/7/2003 di Daniele Cirioli
Ritornano le marchette sociali. Le collaborazioni dei giardinieri e delle baby sitter e gli insegnamenti privati, infatti, si potranno acquistare dal tabaccaio sotto casa, attraverso un apposito carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore di 7,5 euro per ogni ora di lavoro. Per ciascuna ora di lavoro il buono attribuisce una marca previdenziale Inps del valore di 1 euro, mentre al lavoratore riconosce una retribuzione oraria di 5,8 euro. La nuova disciplina è destinata a rimpiazzare le attuali regole, normative e previdenziali, dei lavoratori domestici, con evidenti novità di semplificazione. Ma qualche perplessità nasce circa il livello delle tutele previdenziali che potrebbe subire un significativo ridimensionamento.
Le prestazioni occasionali sono definite nell'ambito della nuova disciplina dei contratti di lavoro a progetto. Da tale disciplina, infatti, il provvedimento di riforma esclude le prestazioni occasionali, intendendole quali rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. In pratica, perché una prestazione di lavoro, dopo la riforma, possa continuarsi a essere definita ´occasionale' è necessario che convivano le seguenti condizioni: - il rapporto di lavoro non deve aver avuto una durata complessiva, con lo stesso committente, superiore a 30 giorni nel corso di un anno solare; - il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non deve aver superato i 5 mila euro.
Le prestazioni di lavoro di tipo accessorio sono una categoria specifica di rapporti di lavoro occasionale. Il provvedimento, in particolare, stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Al di fuori di tali ambiti, pertanto, anche se le prestazioni sono svolte a favore di più beneficiari, possiamo essere in presenza di prestazioni di lavoro occasionali ma mai di tipo accessorio.
a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. I predetti soggetti sono tenuti a iscriversi in apposite liste tenute presso i centri per l'impiego, i soggetti pubblici autorizzati all'intermediazione e i soggetti accreditati. A seguito della loro iscrizione, i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro per ogni ora di lavoro. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni ora di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrandone il nominativo e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'Inps, in misura di 1 euro per ora di lavoro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura di 0,5 euro per ora di lavoro. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro per ogni ora di lavoro, a titolo di rimborso spese.
Le nuove regole sulle prestazioni accessorie riguarderanno, dunque, anche quelle prestazioni che al giorno d'oggi rientrano nel lavoro domestico e per le quali, attualmente, è prevista una speciale disciplina contributiva. In particolare, l'attuale disciplina individua quale lavoratori domestici tutti coloro che svolgono le loro mansioni esclusivamente per il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo ecc.). In tal caso è previsto il versamento di appositi contributi, da parte del datore di lavoro, calcolati in base alla retribuzione effettiva oraria, alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria, al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio (si veda apposita tabella in pagina). I contributi sono versati all'Inps per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita. La copertura contributiva è utilizzata per la liquidazione della pensione, dell'indennità di maternità, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità antitubercolare, delle cure termali. Assicura anche una copertura all'Inail per le rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali. Praticamente, l'Inps registra a favore del lavoratore tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché in ciascuna settimana siano stati versati contributi per almeno 24 ore. Nel caso in cui il contributo settimanale sia versato per meno di 24 ore c'è una proporzionale riduzione del numero dei contributi. Il versamento dei contributi è effettuato a cura del datore di lavoro con bollettini di conto corrente postale inviati a domicilio dall'Inps. Le scadenze dei pagamenti contributivi sono trimestrali.
Prima di fare qualche considerazione sulle attuali regole e su quelle future bisogna premettere che le regole previdenziali per la nuova gestione del lavoro accessorio saranno scritte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro. Infatti, lo schema di decreto legislativo stabilisce che entro tale termine il ministro del welfare provveda a individuare gli enti e società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni, e a regolamentare le modalità di costituzione dei fondi finalizzati alle coperture assicurative e previdenziali. Quali che siano queste future discipline, resta il fatto che la pensione e le altre prestazioni di questi lavoratori saranno collegate pur sempre alla contribuzione accreditata, in funzione dei buoni lavoro e quindi delle prestazioni lavorative esercitate. Una prima particolarità concerne il valore del salario orario: l'attuale disciplina prevede diverse classi di ´retribuzione effettiva oraria' alle quali fa corrispondere altrettanti contributi orari. Nel mercato del lavoro futuro, invece, la retribuzione oraria diventa fissa e stabile a 5,8 euro, quota compresa nel costo del carnet di 7,5 euro. A fronte di ogni prestazione oraria, quindi, il valore della ´marca' sociale è prefissato al valore di 1 euro, che andrà ad accumularsi e a costituire il montante contributivo del lavoratore su cui verrà calcolata la futura pensione. |