21/7/2003 ore: 12:17

Così rallenta la corsa alle pensioni

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        Lunedí 21 Luglio 2003

        1- Previdenza: Così rallenta la corsa alle pensioni
        2- Anzianità: Uscite anticipate con più flessibilità


        Così rallenta la corsa alle pensioni

        Previdenza - Si può influenzare la scelta di restare al lavoro, pur senza interventi strutturali

        La concessione delle pensioni a un'età più elevata dell'attuale è ormai ritenuta una riforma necessaria per la salvaguardia, anche in prospettiva, del sistema previdenziale. Un intervento per legge a tal fine è ritenuto però impraticabile con disposizioni restrittive generalizzate, e pertanto sono auspicate norme che indirizzino l'assicurato a continuare l'attività lavorativa, ritardando la richiesta sia della pensione di vecchiaia, che di quella anticipata, rispetto al momento nel quale sono perfezionati i requisiti.
        Come orientare le scelte. La scelta di ciascun lavoratore può essere infatti influenzata con vari interventi normativi, diretti a penalizzare l'importo della rendita prima di una determinata età, a gravare i limiti al cumulo con redditi da lavoro, o anche a concedere una maggiorazione della rendita a compenso del ritardo. Disposizioni con questo contenuto sono già previste, e altre sono state già applicate nel passato, ma alcune volte con scarsi risultati, anche per il contenuto limitato dalle molte resistenze che si frappongono soprattutto ai disincentivi.
        Pensioni di vecchiaia. La liberalizzazione dell'età pensionabile è attuata con la decorrenza della rendita non dal momento di perfezionamento dei requisiti ma da quello di presentazione della domanda, permettendo di liquidare un importo più elevato, in relazione al periodo trascorso dopo il compimento dell'età prevista; la riduzione della rendita concessa al pensionato che continua il lavoro può costituire un disincentivo a presentare la richiesta. La maggiorazione della pensione è prevista nella pensione contributiva applicando un rendimento più elevato del montante in relazione agli anni di ritardo. Sino al 1969, nella pensione concessa in questa forma nell'assicurazione obbligatoria, è stata applicata una maggiorazione per differimento determinata con aliquote progressive in relazione alla durata dello stesso. Nella nuova rendita istituita dalla legge 335 sono previste aliquote di rendimento crescenti dai 57 ai 65 anni; sarebbe opportuno estendere l'incremento anche sino a 70 anni.
        Pensione retributiva. La normativa permette di optare per la decorrenza differita, scelta necessaria nel caso in cui l'assicurato prosegua il rapporto di lavoro dopo il compimento dell'età; il possibile importo più elevato della rendita è collegato però solo a elementi soggettivi, quali l'incremento dell'anzianità assicurativa per l'ulteriore periodo, o il maturare di una retribuzione o reddito pensionabile più elevato. Un incentivo a ritardare la richiesta è stato introdotto dal Dl 503/92, con una maggiorazione dell'anzianità contributiva acquisita nel periodo di differimento: la concessione è stata però valida solo sino all'entrata in vigore dell'età pensionabile più elevata di cinque anni. La penalizzazione nel godimento della rendita, con limiti al cumulo fra la stessa e redditi da lavoro, costituisce una forma di disincentivo alla richiesta per chi vuole continuare un lavoro dopo la pensione. La normativa in merito, non lineare nel passato, è stata influenzata anche dalle vicende del mercato del lavoro. La trattenuta, istituita dalla legge 218/1952, abolita nel periodo dal 1965 al 1969, è stata ristabilita con la legge 153/1969, ed estesa dal 1993 in tutte le gestioni. Negli anni successivi i limiti sono stati però molto attenuati, in particolare per i redditi da lavoro autonomo, sino alla recente esclusione di ogni trattenuta sulle pensioni di vecchiaia; la revisione favorevole è stata motivata dall'età pensionabile più elevata, che riduce la possibilità di continuare un lavoro rispetto al passato, e anche per la necessità di cessare il rapporto di lavoro per liquidare la rendita stessa. Pensione contributiva. Nelle pensioni liquidate interamente in forma contributiva il regime limitativo al cumulo ha mantenuto però validità, anche per la possibile concessione delle rendite a partire dai 57 anni: la legge 335 ha stabilito le stesse non cumulabili per intero sino a 63 anni con le retribuzioni, e in misura del 50% con gli altri redditi da lavoro, riduzione valida dopo 63 anni anche in presenza di retribuzioni; sino a 65 anni è necessaria anche una contribuzione che assicuri un importo minimo.

        DOMENICO FABRIZIO DE RITIS
        Anzianità / Le opzioni
        Uscite anticipate con più flessibilità
        I limiti al cumulo sono
        i disincentivi più efficaci


        La pensione in anticipo su quella di vecchiaia è concessa in presenza di un minimo di contribuzione e previa cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori autonomi la cessazione dell’attività non è però necessaria. Questo tipo di rendita, in passato numerose
        e favorite da norme specifiche come i prepensionamenti
        nel settore privato e forme di esodo anticipato in quello pubblico, hanno determinato elevati oneri delle gestioni.
        Disincentivi alla pensione.
        Negli ultimi anni, oltre all’unificazione delle disposizioni, che ha permesso l’eliminazione di norme particolarmente favorevoli in alcune gestioni, sono stati
        anche attuati alcuni interventi li mitativi, che hanno riguardato:
        - il blocco temporaneo delle liquidazioni attuato al termine del 1992 e ripetuto nel 1994 con carattere temporaneo; ha favorito per breve periodo i deficit di
        bilancio, ma ha determinato un differimento delle decorrenze, penalizzando gli interessati di una ulteriore attesa rispetto al momento di perfezionamento del requisito;
        -l’introduzione del requisito di un’età minima anche per tali pensioni, solo in presenza di contribuzione inferiore a 40 anni. Gli effetti restrittivi sono stati limitati: l’età
        di 57 anni risulta di molto inferiore a quella pensionabile, lasciando largo margine per richiedere
        tale pensione; la sua applicazione è avvenuta in modo
        molto graduale nel tempo;
        -la decorrenza differita è stata resa definitiva con le così dette finestre. Comporta ritardo solo di alcuni mesi e di fatto rappresenta un aumento del requisito contributivo in relazione all’ulteriore periodo di attesa necessario per la liquidazione;
        -la riduzione dell’importo liquidato: è stata attuata per un breve periodo, a carico soltanto dei dipendi pubblici e in presenza di requisito contributivo inferiore
        ai 35 anni, sino a superare tale posizione di vantaggio. Nel passato la penalizzazione è stata applicata in alcune gestione come l’Inpdai, mentre di recente nella
        Cassa per Ragionieri;
        -i limiti al cumulo sono estesi a tutte le categorie e in presenza di qualsiasi reddito da lavoro.
        Le direttive previste dalla riforma sono state però attenuate: per il lavoro autonomo non è stata attuata la cessazione del lavoro quale condizione per liquidare
        la rendita e la rilevanza dello stesso ai fini dei limiti al
        cumulo, ritardata nell’applicazione, è stata circoscritta al solo 50% della pensione, aliquota ridotta ulteriormente al 30 per cento. Le rettifiche favorevoli gli interessati hanno neutralizzato tale forme di disincentivo alla liquidazione della rendita in specie per coloro intenzionati di continuare una attività.
        Incentivi al lavoro. Incentivi a proseguire il lavoro sono stati previsti dalla legge 662/96, ma con ridotta applicazione, anche perché collegati a situazioni
        aziendali:
        —per i lavoratori dipendenti, è stata prevista una riduzione della rendita in proporzione alla retribuzione
        ancora percepita, nel caso di disponibilità a continuare
        attività in forma part time nella stessa azienda, con rapporto non inferiore a 18 ore settimanali,
        subordinatamente ad assunzione di personale giovane a
        tempo pieno;
        —per i lavoratori autonomi, la rinuncia alla pensione di anzianità sino all’età per la vecchiaia, è stata compensata con la riduzione di dieci punti di contribuzione, previa assunzione di personale
        nella azienda, anche a tempo parziale.

        D.D.R.
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