6/2/2003 ore: 12:18

Contro il contenzioso arriva la certificazione

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        Giovedí 06 Febbraio 2003
        SPECIALE
        LA RIFORMA DEL LAVORO



        Contro il contenzioso arriva la certificazione
        L.CAI.

        Il contenzioso in materia di lavoro che avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito del processo del lavoro ha determinato un'importante scelta da parte del legislatore che ha delegato il Governo a riformulare la materia, prevedendo la possibilità che il datore di lavoro possa preventivamente ricorrere alla certificazione della tipologia del rapporto di lavoro che di volta in volta instaura. Scopo della certificazione è quella di "validare", a tutti gli effetti e sin dall'inizio, la qualificazione del rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi tra le parti. Attualmente, in sede amministrativa, è il Comitato regionale presso l'Inps - ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. e, della legge 9 marzo 1989, n. 88 - ad avere la competenza per stabilire, mediante ricorso, la ricorrenza o meno del rapporto di lavoro subordinato; a questo punto, anche questo Comitato dovrebbe subire, quantomeno, un aggiornamento. Per dare attuazione alla delega legislativa (art. 5), il Governo ha tempo un anno per emanare uno o più decreti legislativi per realizzare le finalità citate, tenendo conto di alcuni principi e criteri direttivi riportati nella legge stessa. Innanzi tutto viene precisato che l'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro dovrà essere individuato in enti bilaterali costituiti su iniziativa delle associazioni datoriali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze per la materia lavoristica o presso le Università. Per quanto concerne gli enti bilaterali, dovranno essere definite le modalità di organizzazione e, più in generale, le modalità di tenuta della documentazione. Al contratto certificato, cui il datore di lavoro potrà ricorrervi su base valontaria, dovrà essere prevista una validità legale con preclusione, quindi, alla possibilità che si possa ricorrere successivamente in sede giudiziaria di cui, pertanto, la certificazione, salvo precise deroghe, diviene una procedura preventiva alternativa. Tali deroghe potranno riferirsi all'«erronea qualificazione» del rapporto ovvero alla «difformità» tra il contratto certificato e la sua successiva attuazione. In questo caso dovrà essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 del Codice civile) presso lo stesso organo che ha provveduto alla certificazione del contratto. Infine, saranno competenti gli enti bilaterali anche per le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 del Codice civile, per la conferma della volontà transattiva tra i soggetti del rapporto di lavoro. La procedura di certificazione, circa la qualificazione del rapporto, viene prevista non soltanto ai tipici rapporti di lavoro, ma viene estesa anche ai rapporti di lavoro instaurati tra la società cooperativa ed i propri soci. In proposito, l'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, demanda ai regolamenti interni delle cooperative la facoltà di individuare la tipologia dei rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, che dovranno instaurarsi all'interno della cooperativa stessa. La previsione di legge è che la certificazione potrà essere richiesta anche dalle società cooperative per "validare" la tipologia dei contratti di lavoro che si instaureranno o che si siano instaurati all'interno di essa.

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