30/9/1999 ore: 17:20

Contratto Commercio: Intervista a Corraini

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da Rassegna Sindacale n. 34, 5 ottobre 1999

Flessibilità e nuovi diritti

Il giorno dopo è tutto un po’ paradossale. All’indomani della firma dell’ipotesi di contratto per il commercio, ognuno tira l’accordo per la giacchetta. Per osannarlo, come Sergio Billé, presidente della Confcommercio, che parla di un “contratto di nuova generazione e da esportare in altri settori”. E per criticarlo, come Antonio Lareno, della Filcams Cgil di Milano, e qualche voce nella Cisl. Motore del giudizio, in un caso e nell’altro, la parola magica di fine millennio: flessibilità. Piace agli imprenditori, non piace per niente ad alcuni sindacalisti. Tra i due estremi, corre lo spazio per un ragionamento diverso. “C’è molta propaganda in tutto questo – commenta amaro Ivano Corraini, della segreteria nazionale della Filcams –. Innanzitutto, è sbagliato dire che il nuovo contratto introduce solo nuove flessibilità. In realtà rende più praticabili molte di quelle che già erano previste, assegnando un ruolo centrale alla contrattazione delle regole a livello generale e aziendale”. Ma non è solo questo. “Alla contrattazione di diverse flessibilità – spiega il sindacalista – abbiamo accompagnato la conquista di nuovi diritti per i lavoratori o la rimodulazione dei vecchi rispetto alle cose nuove. Diritti, questi sì, che prima non c’erano. È la nostra risposta, concreta, al dibattito spesso astratto sulla flessibilità”.

Il vecchio contratto e l'orario di lavoro

In tema d’orario di lavoro il vecchio ccnl prevedeva (previa contrattazione) la possibilità di scansioni plurisettimanali (44 ore alla settimana per 16 settimane), con successiva riduzione da fruire per lo stesso periodo. In realtà, questo sistema non funzionava, perché le imprese non riuscivano a programmare un recupero annuale collettivo delle ore in più lavorate. Proprio per questo, il nuovo accordo ha riscritto la disciplina: il recupero viene effettuato per il 50 per cento con le vecchie modalità, la restante quota va invece nella banca delle ore individuale. Ciascuno può attingervi, con una semplice comunicazione, cinque giorni prima e, ovviamente, entro delle soglie che salvaguardano le esigenze di funzionamento di un’azienda. “Il lavoratore è libero di gestire liberamente una parte del proprio tempo – continua Corraini –, senza dover pietire l’autorizzazione dal “capo” e senza chiedere l’intervento del sindacato: l’esigibilità è diretta”. Con le stesse modalità, viene introdotta un’ulteriore riduzione di 45 minuti per ogni settimana in più di prestazione. Questa è la nostra flessibilità, dice ancora il segretario Filcams: meccanismi praticabili, riduzione d’orario e maggiore libertà nella gestione dell’orario di lavoro.

Più garanzie in caso di infortunio

Insomma: flessibilità e nuovi diritti. Per esempio, in caso di infortunio, la conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione: prima il limite era di 180 giorni, più un massimo di altri 120. Nuovi diritti anche in materia di mercato del lavoro, dove pure si sono registrate tante polemiche. Qualcuno accusa il nuovo accordo di aver allungato troppo il periodo previsto per l’apprendistato: da 12 a 36 mesi. Corraini non è d’accordo: “Abbiamo ampliato la possibilità d’utilizzo prevista dal vecchio accordo, rimanendo però al di sotto di quanto stabilito dalla legge. In un caso ci siamo dovuti adeguare alle normative vigenti: il precedente contratto prevedeva un solo apprendista ogni tre specializzati, ma una vecchia legge diceva che il rapporto doveva essere di uno a uno. E comunque, anche in questi casi, abbiamo accompagnato questi mutamenti con l’acquisizione di nuovi diritti: per esempio, il trattamento di malattia, prima non previsto, e un piccolo miglioramento economico”.

Un'altra novità assoluta

Senza dimenticare, sulla materia, un’altra novità assoluta: l’impresa, per poter assumere nuovi apprendisti, deve prima aver confermato l’assunzione del 60 per cento dei vecchi. Questa è la nostra risposta, dicono alla Filcams, a chi pensa a una possibile precarizzazione del rapporto di lavoro: “Del resto, la scelta di potenziare l’apprendistato è coerente con le scelte generali di politica del lavoro, secondo cui questa tipologia dovrebbe nei prossimi anni diventare la via maestra a un’occupazione regolare”.
Più diritti anche per il part time. Aumentano le ore minime contrattuali (da 12 a 16), mentre i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino, possono usufruire del tempo parziale, ferma restando la possibilità (alla scadenza del periodo) di rientrare in full time. A parte l’accordo delle cooperative del terziario, si tratta di una “prima” assoluta in ambito contrattuale. La vera sfida, comunque, è quella di controllare l’orario supplementare e l’abuso dello straordinario. Le ore di lavoro in più saranno infatti cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su di un registro, che dovrà essere esibito in visione a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali. “Con l’obiettivo – si legge all’articolo 54 del contratto – di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare”. “Anche in questo caso – dice ancora Corraini – c’è equilibrio tra nuove flessibilità e diritti. Da un lato, abbiamo innalzato il limite annuo delle ore supplementari, portandole da 75 a 120, contemporaneamente, però, cerchiamo di portarne una parte dentro l’orario contrattuale”.

Il part-time per gli studenti

Nello stesso capitolo è contenuto quello che è diventato, almeno stando all’interesse suscitato, il pezzo pregiato del nuovo contratto del commercio. Gli studenti lavoratori (ma anche gli occupati a tempo parziale in altre aziende), potranno usufruire di un part time a 8 ore per il solo sabato. Servirà alle aziende, che potranno fronteggiare eventuali picchi di attività. Servirà anche a tanti giovani, che in questo modo avranno la possibilità economica di continuare gli studi. “È un modo per entrare nel lavoro dalla porta principale – spiega il sindacalista della Filcams –, con un contratto regolare e a tempo indeterminato. Finito il ciclo di studi, il giovane potrà decidere se dimettersi o rimanere in azienda: in questo caso entrerebbe nel regime ordinario di part time”. Partirà nei prossimi giorni tutto l’iter previsto per la consultazione. Prima saranno convocate le assemblee regionali e comprensoriali. Poi sarà la volta dei lavoratori: saranno loro a pronunciare la parola definitiva sull’ipotesi di contratto.

Stefano Iucci