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Contratti di formazione: benefici estesi al part time

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Il Sole 24 ORE.com




    Agevolazione piena anche per le assunzioni con orario ridotto

    Contratti di formazione: benefici estesi al part time
    Maria Carla De Cesari
    ROMA - Agevolati in misura piena i contratti di formazione e lavoro trasformati in assuzione a tempo indeterminato anche se con orario ridotto. La precisazione arriva dall’Inps, con la circolare n. 133 del 3 luglio. Su questo punto l’istituto di previdenza fa marcia indietro rispetto alle istruzioni impartite con la circolare n. 85 del 9 aprile 2001, in cui si specificava che il beneficio è subordinato alla «trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto di formazione originariamente stipulato». Resta ferma l’altra condizione per ottenere, in questi casi, l’agevolazione superiore al 25%, cioè l’incremento netto di occupazione in seguito alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro. Tuttavia, anche su questo punto le ultime indicazioni dell’Inps rappresentano un’innovazione, in quanto l’aumento della base occupazionale si verifica rispetto «al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse non assumendo rilievo — si specifica — l’eventuale diverso settore di attività». L’estensione del beneficio anche per i contratti a tempo indeterminato con orario part time è resa possibile da una «approfondita disamina» della decisione della Commissione europea assunta l’11 maggio 1999. Con questo provvedimento gli sgravi oltre il 25% sono stati limitati ai contratti di formazione che presentano precise condizioni soggettive (le assunzioni devono riguardare giovani di età non superiore ai 25 anni, elevabili a 29 in caso di laureati) e oggettive (le assunzioni devono riguardare persone senza lavoro da almeno un anno). Per le agevolazioni in seguito a trasformazione la Commissione non ha, infatti, discriminato in base all’orario di lavoro: «L’obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscono un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto — si è limitata a dire la Ue — a condizione che ... determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente». Per gli aspetti generali circa le modalità di calcolo della base occupazionale si rimanda alla circolare 122/2000, secondo la quale non rientrano nel computo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine. Irrilevanti i giovani in formazione e lavoro, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e gli stagionali. «Il numero di posti di lavoro corrisponde — si afferma nella circolare 122 — al numero di unità lavoro/anno (Ula), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di Ula ... I decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procederà ad arrotondamento per eccesso». Per i datori di lavoro che intendono avvalersi, per gli assunti in formazione e lavoro, della riduzione contributiva spettante secondo la regola del de minimis, la circolare 133/2001 chiarisce che per calcolare il plafond di 100mila euro nel triennio vanno considerate esclusivamente le riduzioni contributive che eccedono il 25 per cento. Il recupero avverrà — avverte l’istituto di previdenza — «con la procedura delle regolarizzazioni contributive», che implica l’utilizzo del Dm10V. Questo iter è giustificato con «la peculiarità della fattispecie, legata, tra l’altro, alla durata del rapporto successivamente alla trasformazione, nonché all’entità delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di formazione».
    Mercoledí 04 Luglio 2001
 

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