Congedi: via libera a riscatti contributi
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Mercoledì 24 Gennaio 2001 norme e tributi ---pageno---26 Istruzioni dell’Inps sugli accrediti consentiti per i permessi destinati alla cura dei figli. Sui congedi via libera a riscatti contributi figurativi e volontari
I permessi e i congedi per la cura dei figli e per motivi di famiglia, nonché quelli per la formazione sono regolati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che, modificando e integrando la precedente normativa, ha stabilito le modalità di retribuzione e quelle per l’accredito contributivo dei periodi goduti. Con la circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, l’Inps completa quanto anticipato con la circolare n. 109/2000 esaminando le diverse tipologie di congedi e il relativo trattamento previdenziale. È questo, infatti, un aspetto profondamente innovato dalla legge 53/2000 che ha introdotto limiti reddituali per il riconoscimento dell’accredito figurativo e possibilità di versare volontariamente i contributi altrimenti carenti. In particolare:
astensione facoltativa nei primi otto anni di vita del bambino. Spetta a entrambi i genitori il diritto ad assentarsi dal lavoro durante quest’arco temporale per un periodo massimo complessivo di dieci mesi, che non può superare singolarmente i sei mesi elevabili a sette se è il padre ad avvalersene per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. L’astensione dal lavoro fruita dai genitori oltre il periodo complessivo di sei mesi o utilizzata fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino comporta l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo di assenza calcolata su un valore pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, con la facoltà dell’assicurato di integrare l’accredito riscattando la differenza riferita alla retribuzione teorica del periodo o versando la differenza contributiva con le regole stabilite per la prosecuzione volontaria;
permessi per malattia del bambino fra tre e otto anni di età. Fino al compimento del terzo anno di età, la norma non prevede limiti né alla durata delle assenze, né all’accredito figurativo dei contributi per i periodi di assenza, che possono essere usufruiti, alternativamente, da entrambi i genitori. Se l’età del bambino è compresa, invece, fra i tre e gli otto anni, la durata dell’assenza non può superare i cinque giorni l’anno per ciascun genitore e per la durata stessa viene riconosciuta la contribuzione figurativa nei limiti e con le facoltà di cui al punto precedente. Il valore da attribuire a una settimana di assenza sarà pari, in entrambi i casi, a un cinquantaduesimo del doppio dell’assegno sociale;
riposi orari per allattamento. La nuova norma, nel prevedere il raddoppio delle ore di permesso spettanti in caso di parto plurimo, stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre e dispone peraltro l’accredito figurativo pari al doppio dell’assegno sociale con la facoltà della lavoratrice (o del lavoratore) di integrare la differenza con il riscatto o con il versamento volontario dei contributi. Per l’attuazione delle nuove regole di accredito figurativo, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale sommando per ogni anno solare le ore fruite e dividendo questa somma per il numero delle ore settimanali di lavoro contrattualmente previste;
congedi per eventi e cause particolari, di durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. I relativi periodi non sono retribuiti e non danno diritto alla contribuzione figurativa. Possono però essere riscattati o può essere utilizzata la prosecuzione volontaria;
congedi per la formazione. I periodi, per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, che possono essere chiesti dai lavoratori con almeno cinque anni di servizio non danno luogo alla retribuzione né all’accredito figurativo, mentre possono essere riscattati o coperti dai volontari.
In tutti i casi per cui viene riconosciuto un accredito figurativo su un valore convenzionale annuo o non viene riconosciuto alcun accredito, gli interessati possono integrare quanto accreditato con le modalità previste per il riscatto (Dlgs 30 aprile 1997, n. 184) oppure perfezionare la posizione pensionistica mediante i versamenti volontari. Per determinare l’onere di riscatto dovrà essere calcolata la riserva matematica, scegliendo il sistema di calcolo retributivo o contributivo a seconda dell’anzianità contributiva del lavoratore al 31 dicembre 1995.
---firma---Maria Rosa Gheido
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