4/12/2000 ore: 9:33

Congedi parentali e tre nuove vie per l’anticipo del Tfr

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Sabato 2 Dicembre 2000
norme e tributi
Congedi parentali
: Una circolare del ministero del Lavoro spiega le regole previste dalla legge 53 del 2000.
Tre nuove vie per l’anticipo del Tfr.
Il diritto al beneficio può scattare per le assenze facoltative, per la malattia del figlio e per i progetti di formazione

Il trattamento di fine rapporto può essere anticipato per far fronte alle spese che i lavoratori, a causa della ridotta o mancata retribuzione, devono sostenere durante il periodo di assenza facoltativa o per la malattia del bambino; per formazione o per formazione continua (anche aziendale). Si tratta di tre nuove ipotesi di ammissione all’anticipo del Tfr, introdotte dalla legge 53/2000, per i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta a quelle già disciplinate dall’articolo 2120, comma 8, del Codice civile (spese sanitarie per terapie e interventi straordinari o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli). Il chiarimento arriva dal ministero del Lavoro, con la circolare 85 del 29 novembre scorso, che detta le prime istruzioni sull’articolo 7, comma 1, della legge 53/2000. Il ministero spiega anche l’istituto dell’anticipo coordinando le norme previste dalla nuova legge a sostegno della maternità e della paternità con la disciplina generale del diritto dei lavoratori a percepire l’anticipo della liquidazione.

Chi ha diritto. Il beneficio spetta: ai genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto dell’assenza facoltativa o per la malattia del bambino (articolo 3, comma 2); ai lavoratori che hanno presentato domanda di congedo per la formazione, successivamente accolta dal datore di lavoro (articolo 5); ai lavoratori che partecipano a iniziative di formazione continua, anche a livello aziendale (articolo 6).

Requisiti generali per l’anticipo. Le condizioni di legge — fatti salvi i trattamenti di miglior favore in sede di contrattazione collettiva o individuale — consistono nell’aver maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipo può essere erogato in misura pari al 70% del trattamento spettante in caso di cessazione del rapporto. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. In base ai criteri generali — precisa il ministero — l’anticipo può essere ottenuto una sola volta e pertanto il limite scatta anche nel caso in cui, ottenuta l’anticipazione, per una delle causali previste dall’articolo 2120 del Codice civile o in seguito a congedo parentale o formativo il lavoratore pretenda di accedere nuovamente al beneficio.

Documentazione da presentare. La norma che consente di chiedere l’anticipo del Tfr mira a dare un supporto economico durante i periodi di congedo, caratterizzati dalla riduzione o la mancanza della retribuzione. Per quanto riguarda la documentazione da presentare il ministero, nel silenzio della legge, ritiene necessario e sufficiente indicare nella richiesta scritta — da presentare al datore di lavoro nei termini di preavviso stabiliti dalla legge 53/2000 (15 giorni in caso di congedo parentale e 30 giorni per il congedo formativo) —, la data di inizio del congedo per il quale la legge consente di chiedere l’anticipo del Tfr. L’anticipo deve essere corrisposto insieme alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Per consentire l’adempimento il ministero ritiene pertanto che i termini devono essere rigorosamente rispettati dai lavoratori che hanno diritto (ovviamente, sono fatti salvi i termini maggiori). Secondo il ministero, la quantificazione della richiesta di anticipo introdotta per le tre nuove ipotesi di anticipo dovrà essere misurata nei limiti della sua funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione nonché di copertura dei contributi per l’eventuale riscatto per il periodo di assenza non retribuita. Quest’ultimo onere dovrà essere documentato contestualmente alla domanda di anticipo. Se il lavoratore ritiene che le spese da affrontare durante i periodi di congedo sono superiori all’ammontare della retribuzione non corrisposta dovrà presentare una documentazione per ottenere un’anticipazione di entità superiore, comunque sempre nei limiti del 70 per cento.

Alberto Massara