Con il nuovo collocamento più obblighi di comunicazione

Contestuale all'assunzione l'informazione al Centro per l'impiego Con il nuovo collocamento più obblighi di comunicazione Luigi Caiazza
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Il decreto legislativo sul nuovo sistema di collocamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri l'11 aprile scorso (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno successivo), per la parte riguardante i lavoratori pone alcuni punti fermi su: definizione della figura del disoccupato, addio alle liste, soppressione del libretto di lavoro, sostituito dalla scheda professionale. Le novità riguardano anche i datori di lavoro, pubblici e privati, che potranno procedere all'assunzione diretta. In verità, per quest'ultimo aspetto, già dal 1ºgiugno 1994, con il Dl 331/94, reiterato fino alla legge di conversione 608/96, è stata prevista questa facoltà. Le uniche limitazioni riguardano l'obbligo d'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e quello di comunicazione dell'avvenuta assunzione al Centro per l'impiego entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro. Ora, con la scomparsa delle liste, il limite è stato eliminato. Il termine di comunicazione (di cinque giorni) viene però reso contestuale all'assunzione, per cui (salvo particolari situazioni) non è possibile avere in forza lavoratori per i quali non venga dimostrato di aver già inviato la comunicazione al Centro per l'impiego. L'obbligo di comunicazione, rispetto a quanto previsto dalla legge 608/96 (articolo 9 bis), non riguarda più soltanto l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, ma anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i soci lavoratori di cooperative. Quest'ultimo obbligo dovrebbe essere visto, tuttavia, alla luce della legge 142/01 che disciplina il lavoro del socio lavoratore. In base a tale disposizione, che andrà a regime dal 1ºluglio, è previsto che al rapporto associativo si affianchi, obbligatoriamente, un ulteriore rapporto, che è quello di lavoro, il quale può assumere forme diverse: subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma come, per esempio, la collaborazione coordinata e continuativa. Mentre appare logica, collegando le due norme, la comunicazione del rapporto di lavoro subordinato e di quello sotto ogni altra forma, non sembra altrettanto coerente prevedere l'obbligo anche quando l'altra forma del rapporto si configuri come lavoro autonomo. L'obbligo contestuale di comunicazione si estende quindi anche a tirocini di formazione e orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata sempre alla formazione e all'orientamento. Eventuali inosservanze saranno sanzionate in base al comma 3 dell'articolo 9 bis, con una pena pecuniaria da 127 a 766 euro, con la stessa sanzione, cioè, riguardante i lavoratori in generale allorché la violazione al collocamento, di solito, è propedeutica all'omissione contributiva e quindi al lavoro sommerso. Una differenziata e progressiva entità della sanzione sarebbe pertanto opportuna. Il decreto legislativo prevede, altresì, la comunicazione riguardante i lavoratori temporanei da imprese fornitrici avvengano entro il 20 del mese successivo in cui si è verificata l'assunzione, la proroga, o la cessazione del rapporto di lavoro. L'omessa o ritardata comunicazione non è però sanzionata. Il decreto nel prevedere nuovi obblighi di comunicazioni al Centro per l'impiego riguardanti la trasformazione di tirocini e di altra esperienza professionale in rapporto di lavoro subordinato non precisa se si tratti di ipotesi diverse da quelle riportate ai punti d) (apprendistato) ed e) (contratti di formazione). In ogni caso non è prevista alcuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione. Il decreto legislativo prevede anche che i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Si tratta di un obbligo aggiuntivo più oneroso rispetto alle norme attuali dove le due dichiarazioni sono alternative. Peraltro, non avendo l'articolo 7 del nuovo decreto abrogato anche il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge 608/96, per la parte riguardante la dichiarazione, si avrebbero così tre disposizioni di legge che disciplinano lo stesso argomento. L'eliminazione di tale precetto potrebbe essere l'intervento più semplice per non complicare una procedura già compiutamente regolata. Venerdí 31 Maggio 2002
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