13/9/2005 ore: 12:31

Commercio e agenzie viaggi, Cigs prorogata a fine anno

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    martedì 13 settembre 2005


    NORME E TRIBUTI - pagina 27


    LE ISTRUZIONI DELL'INPS

    Commercio e agenzie viaggi,
    Cigs prorogata a fine anno

    ARTURO ROSSI

    È stato prorogato il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici) e per le imprese di vigilanza. Lo ha comunicato l'Inps con la circolare n. 103 del 9 settembre 2005, in seguito all'emanazione del decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 209 dell' 8 settembre 2005).

    In particolare, il decreto, emanato in base all'articolo 1, comma 155, della legge 311/ 2004, come modificato dall'articolo 13, comma 2 lettera b) del decreto legge 35/ 2005, convertito con modificche nella legge 80/ 2005, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2004.
    Tra questi sono compresi i lavoratori dipendenti da: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti, aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, imprese di vigilanza. Le aziende destinatarie del decreto continueranno a essere tenute al versamento della contribuzione prevista all'articolo 9 della legge 407/ 1990 (pari allo 0,90%) e della contribuzione dell'articolo 16, comma 2, della legge 223/ 1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, dal periodo di paga di gennaio 2005.

    La proroga si applica alle imprese commerciali, comprese quelle che svolgono attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità; alle agenzie di viaggio e di turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 addetti; alle imprese di vigilanza. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge 223/ 1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

    Quanto alla regolarizzazione del pregresso, le aziende che, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2005, non avessero assolto all'obbligo del versamento della contribuzione per Cigs e mobilità, potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti entro il 16 dicembre 2005, senza aggravio di somme aggiuntive e di interessi. In regola a dicembre per i mancati versamenti

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