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Collaboratori, prima intesa per i call center

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        Giovedí 04 Marzo 2004
        ITALIA-LAVORO

        Collaboratori, prima intesa per i call center

        Definite le regole sull'impiego del personale in outsourcing

        ROMA - Maternità, malattia, liquidazione. E ancora: ore di formazione e aggiornamento professionale retribuite e interruzione del contratto di lavoro solo per gravi inadempienze e motivi prestabiliti. Sono le tutele assicurate ai collaboratori dei call center in outsourcing in base all'accordo siglato da Assocallcenter-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L'intesa, la prima a livello nazionale per i collaboratori che operano in questo settore, sarà valida fino al 2005 ed è il "passo successivo" di quel protocollo nazionale firmato nel luglio 2003 per regolamentare il contratto del personale delle imprese di call center in outsourcing che integrava il contratto del terziario per adeguarlo alle esigenze di sviluppo delle società del settore.
        A essere interessata dalla novità sarà però solo una parte del settore. Cioè i collaboratori delle imprese rappresentate da Assocallcenter: 35 società che impiegano 10mila addetti, di cui il 40% è costituito da collaboratori. Per i sindacati «si esce finalmente da una situazione da "legge della giungla", in cui i cosiddetti co.co.co erano utilizzati in alcuni casi anche in sostituzione di lavoratori dipendenti e dove c'erano stipendi da fame», spiega Gianni Rodilosso, segretario nazionale Uiltucs. «Noi - aggiunge - siamo da sempre favorevoli all'utilizzo del lavoro flessibile ma a condizione che sia gestito e venga tutelato.
        Come avviene in questo caso».
        Nel dettaglio i punti principali dell'intesa.
        Attività e orari. È garantita al collaboratore ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione dell'attività lavorativa. Il monte ore mensile minimo è di 60 ore nella fascia oraria indicata dal collaboratore con un minimo di 3 ore giornaliere. Rinnovo o proroga del contratto non potranno avere una durata inferiore ai sei mesi. Fissato il diritto di prelazione per tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di collaborazione.
        Minimi retributivi. Sono previsti corrispettivi economici minimi, in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti e che saranno aggiornati con i rinnovi del contratto del settore di riferimento.
        Maternità, matrimonio e malattie. È garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni. Per il matrimonio è prevista una sospensione di 15 giorni. In caso di malattia, invece, un sistema mutualistico (con costi a carico del committente) assicurerà un'«adeguata copertura finanziaria».
        Previdenza integrativa. Per i collaboratori sarà possibile accedere alla previdenza integrativa. Formazione. È allargata ai collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all'aggiornamento professionale: le ore di formazione non comportano perdita di compensi per il collaboratore e saranno, quindi, retribuite.
        Chiusura del contratto. La rescissione anticipata del contratto è prevista solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell'accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione. Liquidazione. Stabilito il diritto del collaboratore a un indennità di fine mandato, pari all 8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto.
        Diritti sindacali. I collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee.
        Rinviati i contratti a progetto. È rinviata a giugno 2004 la regolamentazione dei contratti a progetto. Prima dell'intesa non sarà possibile attivare contratti a progetto.

        RICCARDO FERRAZZA

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