25/9/2002 ore: 8:53
Colf, sull'alloggio trattenuta dal salario
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21 settembre 2002 |
NORME E TRIBUTI Colf, sull'alloggio trattenuta dal salario
Al via la circolare del Welfare che estende ai datori di lavoro domestici la possibilità di decurtare fino a un terzo la retribuzione
ROMA - Anche i datori di lavoro domestico potranno trattenere fino a un terzo della retribuzione mensile nel caso forniscano l'alloggio al dipendente. Inoltre l'impiego dell'extracomunitario potrà essere anche part time, ma l'orario di lavoro non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali. Sono queste alcune delle novità della circolare 50 (riportata in fondo alla pagina e anticipata sul Sole-24 Ore del 14 settembre scorso) emanata ieri dal ministero del Lavoro sulla regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori delle imprese extracomunitari impiegati irregolarmente almeno dal 10 giungo scorso. Spese di rimpatrio. Un provvedimento, quello del Lavoro, che se da un lato fa chiarezza estendendo ai datori di lavoro domestico, solo in via interpretativa, le disposizioni sull'alloggio dei lavoratori subordinati delle imprese (Dl 195/2002, articolo 2, comma 9, e non comma 10 come riportato erroneamente nella circolare), dall'altro non chiarisce i dubbi sulle spese di rimpatrio del lavoratore. Nella prima versione della circolare, infatti, era indicato che i costi per il viaggio di ritorno dell'extracomunitario sarebbero stati a carico (pro quota) di ogni datore di lavoro: adesso, invece, nella versione definitiva della circolare questa versione non è più riportata. Questo perché, evidentemente, individuare i criteri sulla ripartizione delle spese di rientro è risultato di non facile attuazione e su cui il ministero dovrà necessariamente tornare per chiarire uno dei dubbi più diffusi tra i datori di lavoro. Imprese agricole. Nella circolare emanata ieri, oltre all'apertura che si fa sul lavoro part time, si estende anche la legalizzazione prevista dal decreto legge 195/2002 anche ai «lavori svolti nelle imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi». Contributi Inps. Un'altra conferma che trova spazio nella circolare è l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dal 10 settembre 2002 (data di entrata in vigore sia della legge 189/2002, sia del Dl 195/2002). Un obbligo che non "sparisce" qualora il contratto di lavoro non possa essere stipulato nella Prefettura-Utg. Stipula del contratto. Anche questo dubbio ricorrente tra i datori viene risolto: nel caso il datore non possa presentarsi personalmente in Prefettura-Utg (a esempio, per gravi motivi di salute) è sufficiente «una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore e dalla relativa fotocopia». Il libretto di lavoro. La circolare di ieri precisa infine che durante la procedura di regolarizzazione sono sospesi gli obblighi di rilascio del libretto di lavoro. Questo perché «sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina». L'eventuale richiesta del libretto potrebbe dunque rivelarsi inutile e «comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro». Marcello Frisone |