13/9/2002 ore: 12:26
Colf e badanti, all’Inail 52 milioni di €
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13 settembre 2002
Le stime dell’ente sulla regolarizzazione dei domestici extracomunitari - Primi passi verso la soppressione della denuncia nominativa
Colf e badanti, all’Inail 52 milioni di €
Il Governo ha stanziato 2 milioni per rendere più rapide le procedure e autorizzato l’utilizzo di un massimo di 300 lavoratori a tempo
ROMA 1 Contributi forfettari per
oltre 34 milioni di euro e versamenti
annui che, a regime, potrebbero
portare in cassa altri 52 milioni di
euro. Questo l’impatto che la sanatoria
di colf e badanti extracomunitari
potrebbe avere sui conti
Inail se —come si augura l’Istituto
— saranno rispettate le stime
di 500mila regolarizzazioni. Intanto
il Governo ha stanziato due
milioni di euro per rendere più
rapide le procedure per la regolarizzazione
degli extracomunitari
e autorizzato il ministero del Lavoro
a utilizzare, tramite un’impresa
di fornitura di lavoro temporaneo,
fino a 300 prestatori di
lavoro temporaneo per l’espletamento
delle operazioni.
I dati Inail. A tutt’oggi sono
assicurati all’Inail circa 256mila lavoratori
domestici che versano (dati
2001) poco più di 28 milioni di
euro. Se le regolarizzazioni saranno
davvero 500mila, alle vecchie
entrate si aggiungeranno altri 52
milioni di euro all’anno. «Quando
è stato emesso il provvedimento su
colf e badanti —dice Antonio Parlato,
subcommissario dell’Istituto
— mi sono posto il problema della
ricaduta in riferimento al pagamento
degli infortuni: quanti sono stati
quelli denunciati e indennizzati nel
2001? Su circa 256mila iscritti, sono
state presentate 1.450 denunce
di infortunio, di cui 946 temporaneo
e 54 permanente. Le altre denunce
sono state rigettate per mancanza
dei presupposti. Ed ecco il
punto: L’Inail —spiega Parlato —
dal lavoro domestico ha incassato
nel 2001 28 milioni di euro. Ma
quanto spende per le prestazioni?
Non lo sappiamo, perché l’Istituto
censisce questo dato assieme a
quello dei lavoratori dipendenti di
imprese di pulizie». Le stime, comunque,
indicano una spesa aggiuntiva
per prestazioni di 27,2 milioni
di euro annui (senza considerare
quelle per l’assicurazione).
L’obbligo di denuncia nominativa.
Con circolare 58 del 10 settembre
2002 (si veda «Il Sole-24
Ore» dell’11 settembre), l’Inail ha
ribadito che «fermo restando che il
premio dovuto all’Inail per i lavoratori
in argomento è riscosso in
forma unificata dall’Inps (...) i datori
di lavoro devono comunicare
all’Inail il codice fiscale del datore
di lavoro, quello dei lavoratori assunti
e la data dell’assunzione. La
denuncia nominativa dovrà essere
effettuata entro 24 ore dalla stipula
del contratto di soggiorno. Così,
del resto, prevede l’articolo 14,
comma 2 del decreto legislativo
38/2000. Spiega Parlato: «La norma
era giustificata dal fatto che
alcuni datori di lavoro di imprese
non completamente sconosciute
ma comunque sommerse denunciavano
il lavoratore solo nel momento
dell’infortunio, tanto che dai nostri
dati risulta che la maggior parte
di questi incidenti si verifica nei
primi tre giorni di lavoro. Però è
anche vero che l’obbligo di denuncia
rappresenta una duplicazione
poco utile — soprattutto nel caso
di lavoratore domestico — e che
potrebbe essere evitata con un unico
modulo di denuncia all’Inps di
cui una copia sia valida anche per
l’Inail. Mi sembra che nulla lo impedisca
e io mi muoverò in tal
senso», assicura Parlato.
Lo stanziamento. Due milioni
di euro per rendere più rapide le
procedure per la regolarizzazione
degli extracomunitari. È il finanziamento
previsto dall’ordinanza
3242 del presidente del Consiglio
in materia di interventi «straordinari
e urgenti» per «fronteggiare l’eccezionale
afflusso di stranieri extracomunitari
giunti irregolarmente
sul territorio nazionale». L’ordinanza
è stata pubblicata sulla «Gazzetta
Ufficiale» 213 dell’11 settembre
2002. «Per far fronte a una più
efficace gestione dei compiti connessi
alla procedura di emersione
del lavoro irregolare — si legge
— il ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali è autorizzato a
utilizzare, tramite un’impresa di
fornitura di lavoro temporaneo,
nel limite massimo di trecento unità,
prestatori di lavoro temporaneo
per l’espletamento delle operazioni
direttamente connesse alla
predetta procedura».
M.PE.
Articolo 33, comma 1, legge 189/2002
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