28/10/2002 ore: 11:39

Co.co.co, più ampia la rete delle tutele

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            28 ottobre 2002

            NORME E TRIBUTI
            1- Co.co.co, più ampia la rete delle tutele
            2- Il sostegno alle famiglie come per il ipendente
            3- Degenze assicurate


            Co.co.co, più ampia la rete delle tutele

            Le attività atipiche - La mappa delle «protezioni» per i lavoratori parasubordinati alla luce delle deleghe su lavoro e previdenza

            Le forme di tutela assicurativa, previste soprattutto per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, si avvicinano sempre di più a quelle vigenti per i lavoratori subordinati. Le ultime modifiche, più favorevoli rispetto al passato, sono quelle inserite nel decreto interministeriale del 4 aprile 2002 con il quale si dispone che l'assegno al nucleo familiare e l'indennità di maternità devono essere erogati ai parasubordinati con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti. Le novità, in ogni caso, non sono finite. Infatti, il disegno di legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro prevede ulteriori fondamentali forme di tutela a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori. Ma non basta. In aggiunta, la delega previdenziale (all'esame della Camera) intende ridefinire il trattamento previdenziale dei collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti Inps (per i quali si prevede sino al 2014 un incremento graduale dell'aliquota sino al 19%). Vengono esclusi, secondo tale orientamento, coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria. Sulle aliquote attualmente applicate, comunque, è opportuno riepilogare brevemente alcuni passaggi. L'articolo 59, comma 16 della legge 497/97 aveva differenziato, con effetto dal 1º gennaio 1998, il contributo alla gestione separata dei soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria da quello dei soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Quella legge prevedeva, per coloro sprovvisti di tutela o non pensionati, un aumento di 1,5 punti percentuali dal gennaio 1998 e di un ulteriore 0,5% dopo ogni biennio. Sempre la legge 449/97 aveva stabilito che la relativa aliquota di rendimento delle prestazioni pensionistiche fosse maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. Successivamente l'articolo 51, comma 1 della legge 488/99 ha modificato, a far data dal 1º gennaio 2000, la misura dell'incremento biennale portandolo da 0,5% a un punto percentuale. Conseguentemente la stessa legge 488/99 ha stabilito che l'aliquota di computo sia aumentata di due punti percentuali rispetto all'aliquota contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali (come illustrato in tabella). Nel ritornare alle novità in cantiere in materia di tutele per i lavoratori parasubordinati, la delega al lavoro prevede che una parte dell'incremento dell'aliquota contributiva sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi. Le nuove disposizioni, così come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, intendono ricondurre questa attività nell'ambito dell'autonomia. Il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di eseguire, con lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri e i tempi di corresponsione del compenso. Questo importo dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe nel luogo di esecuzione del rapporto, salva la previsione di accordi economici collettivi. Nell'ambito delle nuove tutele, continua la relazione, la legge dovrebbe chiarire alcuni diritti fondamentali. Ad esempio, qualora il progetto o programma consista in un impegno orario personale superiore alle 24 ore settimanali, calcolate su una media annuale, il collaboratore dovrebbe aver diritto in ogni caso a una pausa settimanale, nonché a una pausa annuale, comunque di durata non inferiore a due settimane, secondo modalità concordate fra le parti. Queste pause non dovrebbero comportare alcuna corresponsione di compensi aggiuntivi. Analoghe garanzie, aggiunge la relazione, dovrebbero essere previste in caso di malattia, gravidanza e infortunio. In attesa delle nuove disposizioni, i lavoratori parasubordinati possono comunque già usufruire di una vasta gamma di tutele. All'indennità di maternità e all'erogazione dell'assegno al nucleo familiare si aggiungono l'indennità per degenza ospedaliera, la disoccupazione e, seppure con oneri monetari, il riscatto di periodi lavorati prima dell'istituzione della apposita gestione separata e i versamenti volontari. Senza dimenticare i trattamenti pensionistici come la pensione contributiva, quella supplementare, di inabilità, ai superstiti, il supplemento di pensione e l'assegno di invalidità.
            a cura di
            Temistocle Bussino


            MATERNITA' E ASSEGNI AL NUCLEO

            Il sostegno alle famiglie come per il dipendente

            La maternità per i collaboratori «apre» ai congedi parentali. Dopo l'emanazione del decreto ministeriale 4 aprile 2002 (che nella sostanza annulla le disposizioni del Dm 27 maggio 1998) sono senz'altro di rilievo le modifiche normative relative all'erogazione dell'indennità di maternità e dell'assegno al nucleo familiare. Per quanto riguarda la prima questione, il Dlgs 151/2001 (Testo unico sulla maternità e la paternità) aveva segnalato all'articolo 64 che (ai sensi della legge 388/2000) la tutela della maternità prevista dalla legge 449/97 deve avvenire nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente. Pertanto, con circolare 138/2002 l'Inps spiega che, a decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici tenute al versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,5% è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa (astensione obbligatoria). Per la concessione dell'indennità continua a essere richiesto l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. In caso di adozione o affidamento il beneficio spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età. La tutela si apre anche al padre lavoratore, nello spirito della legge sui congedi parentali. Infatti, sempre a decorrere dal 1º gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla medesima gestione dei lavoratori parasubordinati e avente i requisiti contributivi descritti è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità di quest'ultima o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nei limiti del massimale annualmente previsto. In particolare, il massimale contributivo è pari a 76.442,85 euro per il 2001 e a 78.507 euro per il 2002. Per ottenere da parte dell'Inps il riconoscimento della copertura assicurativo-previdenziale per un intero anno (12 mesi) è necessario versare, per il 2002, un importo contributivo non inferiore a 1.723,68 euro. Anche le modalità di erogazione degli assegni al nucleo familiare vengono uniformate a quelle disposte per i lavoratori dipendenti. È sempre la circolare Inps 138/2002 a illustrare i contenuti innovativi del decreto ministeriale del 4 aprile 2002. In pratica, le nuove disposizioni eliminano le precedenti restrizioni legate alla composizione del nucleo e ai limiti di reddito pro-capite, e consentono la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 1998, per i parasubordinati che versano il contributo del 14% si tiene, dunque, conto delle fasce reddituali dell'intero nucleo familiare. L'assegno viene erogato anche ai nuclei composti da due genitori e un figlio minore e ai nuclei senza figli minori, esclusi dalla precedente normativa. Aagli interessati, tuttavia, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività di lavoro parasubordinato è inferiore al 70% del reddito complessivo di tutto il nucleo familiare, mentre viene accordato se il nucleo raggiunge il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro parasubordinato. La norma, precisa l'Inps, si riferisce ai casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all'Anf, uno come lavoratore dipendente e l'altro come lavoratore parasubordinato, i quali, benché titolari in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70% per cento.



            MALATTIA

            Degenze assicurate

            A decorreredal1ºgennaio 2000 ai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme previdenziali è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera (legge 488/99 e Dm 12 gennaio 2001, a cui hanno fatto seguito le circolari 147/2001 e 81/2002). Per ottenerla, agli interessati devono risultare attribuite - nei 12 mesi precedenti la data d'inizio dell'evento - almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, mentre il reddito individuale assoggettato a contribuzione, nell'anno solare precedente, non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo. L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. La prestazione indennitaria è calcolata sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno d'insorgenza dell'evento. Il massimale per il 2002 è di 78.507 che, diviso 365, dà come risultato 215,09 euro. A questo valore si applicano percentuali diverse (8%, 12%, 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la data d'inizio del ricovero. In particolare, l'8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei 12 mesi precedenti la data d'inizio del ricovero; il 12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data d'inizio del ricovero; il 16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a 12 mensilità, anche non continuativa, nei 12 mesi precedenti la data d'inizio del ricovero. La circolare Inps 81/2002 ha, pertanto, riportato le nuove indennità giornaliere del 2002, che sono pari a: 17,21 euro, in caso di accrediti contributivi da tre a quattro mesi; 25,81 euro (accrediti da cinque a otto mesi); 34,41 euro (da 9 a 12 mesi).

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