3/9/2004 ore: 11:48

Co.co.co., il governo corre ai ripari

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          venerdì 3 settembre 2004


          Vincoli per le intese aziendali che prorogano i «vecchi» accordi. Incentivi per le assunzioni a progetto
          Co.co.co., il governo corre ai ripari
          Al via la sanatoria per 16 mila contratti di formazione-lavoro avviati prima dell’ottobre 2003

          ROMA - Salvi 16 mila vecchi contratti di formazione lavoro (cfl). Lo prevede il decreto legislativo che corregge e integra la riforma Biagi a un anno di distanza dalla sua entrata in vigore. Il provvedimento, che sarà approvato definitivamente oggi dal consiglio dei ministri, tra le altre misure, regolarizza i contratti di formazione autorizzati prima della riforma stessa, cioè entro il 23 ottobre 2003. E fissa un limite di 24 mesi alla proroga dei vecchi co.co.co. (che finora potevano essere prolungati senza limiti con accordi sindacali) dando così una spinta alla stipula dei nuovi contratti a progetto.

          RISCHIO CONTENZIOSO - La nuova legge sul mercato del lavoro prevede la scomparsa dei cfl (eccetto nella pubblica amministrazione), che erano stati censurati dalla commissione europea perché prevedevano agevolazioni anche per lavoratori non più giovani e senza che ci fosse un’effettiva attività di formazione. La riforma sostituisce i cfl con i contratti d’inserimento. C’era però il problema dei vecchi contratti di formazione già autorizzati prima della legge Biagi sui quali si rischiava un diffuso contenzioso davanti alla magistratura. Per questo nel decreto correttivo della riforma si sana la situazione stabilendo che tutte le aziende in possesso di autorizzazione entro il 23 ottobre scorso possono assumere con cfl fino al 31 luglio 2004. La norma stabilisce però che solo i primi 16 mila contratti autorizzati dall’Inps (secondo la data di stipula) possono usufruire delle vecchie agevolazioni contributive. Andare oltre non è stato possibile, spiegano al ministero, per mancanza di copertura finanziaria.

          CO.CO.CO. - Il decreto (16 articoli in tutto) prevede anche norme di correzione del regime di passaggio dai co.co.co. (collaborazione continuata e continuativa) ai lavori a progetto. Secondo la Biagi i co.co.co., dietro i quali si nasconde spesso un lavoro subordinato, devono cessare entro il 24 ottobre prossimo, ma con accordi sindacali si possono prorogare oltre questa data, senza un limite. Ora il limite viene fissato in 24 mesi. Il decreto prevede poi che nella trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a progetto le parti possano raggiungere transazioni per evitare contenziosi davanti alla magistratura sul rapporto di lavoro pregresso. La finalità della norma è di incentivare la stipula dei contratti a progetto in tutte quelle situazioni dove le aziende temono che poi il lavoratore farebbe causa per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato.

          SANZIONI - Il provvedimento che sarà varato oggi prevede anche sanzioni più pesanti per chi fa intermediazione di manodopera e collocamento senza autorizzazione e nel caso di mancato svolgimento dell’attività di formazione nei contratti di apprendistato. E misure più stringenti sono stabilite per la lotta al sommerso nel settore dell’edilizia. Scatta infatti l’obbligo di comunicare la nuova assunzione il giorno prima della data di instaurazione del rapporto di lavoro. Questo perché si è constatato che un gran numero di incidenti nei cantieri viene denunciato come avvenuto al primo giorno di impiego, ma spesso questi lavoratori erano in attività da molto prima, ma in nero.

          Enrico Marro

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