18/10/2004 ore: 12:11

Co.co.co., dopo l’addio un salto nel buio

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            lunedì 18 ottobre 2004

            SCADE DOMENICA PROSSIMA IL PERIODO TRANSITORIO DELLE VECCHIE NORME. COINVOLTI 2,5 MILIONI DI LAVORATORI
            Co.co.co., dopo l’addio un salto nel buio
            Molte incertezze su cosa sia un lavoro a progetto. Contratti a rischio

            inchiesta
            A. Cravino, C. Antoniani

            ULTIMA settimana di vita per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili a un progetto. Scade il 24 ottobre il termine del periodo transitorio in cui le vecchie Co.co.co. hanno convissuto con i nuovi contratti di «collaborazione a progetto». Il decreto legislativo 276/2003, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, prevedeva che i contratti non riconducibili a uno o più «progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso», potessero continuare a mantenere la loro validità fino alla scadenza. In ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Era poi prevista la possibilità di un prolungamento (di durata indefinita) del periodo transitorio in caso di «accordi sindacali» che definissero le modalità di passaggio al nuovo regime. Tale possibilità è stata recentemente limitata dal decreto legislativo 251 del 6 ottobre scorso, che fissa in un anno la durata massima dell'ulteriore prolungamento del periodo transitorio, e quindi al 24 ottobre 2005.

            Addio dunque ai co.co.co ma per molti, lavoratori e datori, potrebbe essere un salto nel buio. Sono gossi i problemi interpretativi soprattutto per la definizione di «progetto» può essere applicata e intesa in modo differente nei singoli casi. Attualmente gli operatori non trovano un interfaccia con cui dialogare e avere sicurezze sulla corretta applicazione del loro «progetto». L’Inps stesso, presso cui è necessario depositare, insieme alla domanda di iscrizione alla Gestione separata, il nuovo contratto, è, in assenza di chiare disposizioni, nell’impossibilità di valutare la conformità tra documenti pervidenziale e nuova legge. Il punto oscuro non è da poco.


            C’è infatti il rischio di portare alla cessazione di molti contratti; ricordiamo che il committente, in caso di rapporti di collaborazione instaurati in assenza dei requisiti di legge, rischia di vederseli trasformati, in sede giudiziale, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le cose risultano più semplici quando invece l'attività oggetto dell'attuale contratto è riconducibile a un progetto (o programma di lavoro), e dunque si tratta di «un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale»; in questo caso il contratto mantiene la sua efficacia sino al momento di realizzazione di tale risultato, indipendentemente da quando stipulato.


            Ricordiamo comunque che, in considerazione delle finalità della nuova disciplina (e cioè il combattere l'uso a fini elusivi di tale tipologia di contratto, che spesso viene usato per «mascherare» veri e propri rapporti lavoro subordinato), non è possibile applicare il contratto a progetto in una serie di situazioni, nelle quali il rischio di comportamenti irregolari deve intendersi insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto o al programma di lavoro o alle fasi di esso (amministratori di società, collaborazioni con coloro che percepiscono pensioni di vecchiaia ecc….).


            Quali saranno gli effetti dell'entrata a regime del «lavoro a progetto», che interessa circa 2,5 milioni di persone? Più in generale, si tratta di un passo fondamentale verso la lotta alle collaborazioni «fittizie» o, come alcuni sostengono, si tratta di un ulteriore passaggio verso la precarizzazione del lavoro? Domande difficili, molto dipenderà dall'uso che si farà del nuovo strumento. C’è un punto fermo: se l'attività oggetto del contratto di collaborazione non è riconducibile a un progetto o programma di lavoro o fase di questo - per esempio perché si tratta di un'attività generica caratterizzata da una prestazione continuativa di lavoro non finalizzata al perseguimento di un determinato risultato finale o perché non è individuabile la data del suo termine - si prospettano 2 alternative:


            1)
            la revisione del contratto di collaborazione

            2)
            la trasformazione del rapporto attraverso l'uso di altre forme contrattuali (lavoro dipendente, lavoro autonomo ecc…).

            Fatta salva, è ovvio, l'ipotesi della cessazione del rapporto. A titolo di esempio esaminiamo il caso di un collaboratore che ha svolto, per un'azienda commerciale, attività di organizzazione e controllo della logistica all'interno dei punti vendita: il collaboratore si è occupato fino a oggi di valutare e predisporre la migliore esposizione della merce ai fini di un maggior impatto sulla potenziale clientela, nonché di tenere sotto controllo il corretto approvvigionamento dei magazzini. Nell'ottica della riforma introdotta dal decreto 276/2003, tale rapporto di collaborazione non rientra nella definizione fornita dal legislatore di «lavoro a progetto», mancando in esso il requisito fondamentale di cui sopra si è parlato: l'attività del collaboratore è, sì, coordinata e continuativa nel tempo, ma non è indirizzata alla realizzazione di uno specifico risultato concreto.


            Le cose cambierebbero se il collaboratore fosse incaricato di predisporre l'allestimento di un nuovo punto vendita, ovvero l'allestimento di un punto vendita in un’occasione particolare (per esempio, il lancio di una nuova linea di prodotti): l’attività diverrebbe preordinata al perseguimento di uno scopo/risultato tangibile e concreto, e quindi riconducibile a un lavoro a progetto.


            Riteniamo utile sottolineare, infine, che il contratto di collaborazione a progetto non potrà più avere una durata indefinita, bensì è necessario che vi sia un termine «determinato» (è quindi necessario, ai fini della prova, redarre per iscritto del contratto) o, quantomeno, «determinabile» (in tal caso, la conclusione del rapporto di collaborazione si avrà al momento del perfezionamento del progetto, o programma di lavoro, o fase di esso, indipendentemente dall'apposizione scritta del termine).

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