8/3/2004 ore: 11:11

Calcolo della previdenza per chi ha avuto una vita di lavoro movimentata

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8 Marzo 2004

TOTALIZZAZIONE, CHE COS’E’ E COME SI APPLICA

Calcolo della previdenza per chi ha avuto una vita
di lavoro movimentata
Mauro Salvi

Totalizzazione: il classico mastice per riattaccare i cocci previdenziali di una vita lavorativa movimentata, con iscrizione a diversi fondi pensionistici. Per unificare gli spezzoni contributivi ci sono due vie:

la ricongiunzione, che in molti casi è a pagamento e costa cara

la totalizzazione, che è gratuita (anche se ha risultati diversi e più modesti della ricongiunzione).
Con circolare 23/2004, Inps illustra i requisiti e le modalità per totalizzare, in relazione alla legge 388/2000 e del decreto interministeriale 57/2003. Ecco i punti salienti della normativa.
Hanno diritto all’agevolazione i lavoratori già iscritti all'Inps o a fondi sostitutivi ed esclusivi (Inpdap, Enpals, banche, ecc.) o alle casse dei liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici, geometri, consulenti del lavoro ecc.). Il ministero del Lavoro inserisce nei beneficiari anche gli iscritti alla gestione separata Inps (i co.co.co.) e gli iscritti al fondo del clero.
Restano sempre in vita le ipotesi di cumulo tra diverse contribuzioni previste da norme speciali. Ad esempio: cumulo tra contributi versati nelle assicurazioni Inps dei lavoratori dipendenti e autonomi; cumulo tra contributi Inps ed Enpals (lavoratori dello spettacolo); cumulo tra contributi Inps e Inpgi (giornalisti).
La totalizzazione è riconosciuta a condizione che i due (o più) periodi contributivi - riferiti a periodi non coincidenti - presi in modo separato non riescano a fare raggiungere il diritto a pensione. Si pensi, ad esempio, al caso di un lavoratore che ha versato 13 anni di contributi Inps e 18 anni di contributi allo Stato. Costui non ha raggiunto il diritto a pensione in alcun fondo, in quanto non ha raggiunto l'anzianità contributiva minima di 20 anni. A 65 anni, quindi, non potrebbe avere la pensione di vecchiaia. Applicando i principi della totalizzazione la situazione si ribalta: ogni fondo tiene conto dell'anzianità maturata nell'altro fondo e quindi può liquidare la propria quota.
La totalizzazione presuppone inoltre che in almeno uno dei fondi interessati il lavoratore abbia diritto alla pensione «retributiva»: l'interessato deve avere contributi versati prima del ‘96, per i quali il calcolo della pensione è fatto con il sistema retributivo. Se si tratta di un giovane che ha contributi solo successivi al ’95 non scatta la totalizzazione poiché il soggetto avrà diritto alla pensione «contributiva», che per sua stessa natura «lega» insieme (senza totalizzazione) i contributi versati in più fondi.
Per far scattare la totalizzazione, il lavoratore deve fare domanda, chiedendo che i vari periodi contributivi vengano sommati ai fini del diritto alla pensione. La domanda va presentata all'Ente a cui da ultimo si è o si è stati iscritti. Attenzione: la totalizzazione è stabilita solo per ottenere le pensioni: di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti. Per le altre pensioni non è ammessa. Perciò non si può raggiungere con essa il diritto alla pensione di anzianità e agli assegni di invalidità. Chi ha 58 anni di età e ha versato, ad esempio, 19 anni all'Inps e 16 anni alla cassa avvocati non può chiedere la pensione di anzianità, pur con 35 anni di contributi. Dovrà attendere 65 anni per chiedere la pensione di vecchiaia.
Occorre avere raggiunto l'età prevista in ogni fondo e possedere anche gli altri eventuali requisiti chiesti da ogni singolo fondo (ad esempio: Inps chiede la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
La domanda di pensione può essere presentata dai famigliari superstiti all'Ente cui era iscritto il lavoratore deceduto, anche se costui non aveva raggiunto l'età pensionabile. Ovviamente il requisito si intende perfezionato quando con la totalizzazione si raggiunga il requisito contributivo minimo previsto dalle gestioni. La totalizzazione è riconosciuta per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001. Le pensioni liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti.
Il diritto alla pensione con la totalizzazione si raggiunge se si rispettano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti del fondo pensionistico nel quale si è iscritti nel momento in cui si diventa inabili. Si sommano i contributi alle varie gestioni, purché non esistano tra i vari periodi di lavoro interruzioni superiori a 24 mesi.
Le gestioni interessate alla liquidazione calcolano la pensione pro-quota. Supponiamo che il lavoratore abbia versato 10 anni all'Inps, 10 anni allo Stato e 15 anni alla cassa ragionieri. Avendo raggiunto nel complesso 35 anni di contributi e 65 anni d’età, ogni fondo li- quida la pensione in base ai propri contributi (Inps e Inpdap in base a 10, cassa ragionieri in base a 15).
Le pensioni che sono liquidate con la totalizzazione hanno diritto all’integrazione al minimo se la somma di tutte le quote di pensione non raggiunge il minimo e se, ovviamente, l'interessato ne ha diritto in base ai redditi personali e coniugali. Paga l'integrazione la gestione che versa la quota di maggior importo, calcolata con il sistema retributivo o misto. La misura dell’integrazione è determinata sull'importo complessivo di tutte le quote in pagamento.
Gli aumenti di quella che un tempo si chiamava scala mobile sono calcolati ogni anno con riferimento alla somma di tutte le quote di pensione in pagamento sulla base della normativa di ogni singolo fondo e rapportata alla singole quote. Ogni fondo è tenuto a pagare la propria rivalutazione.
Chi paga? Paga un solo fondo per evitare che al pensionato arrivino più pagamenti spezzettati con difficoltà di incasso. Paga il fondo che ha in carico la quota di pensione di maggiore importo. Gli altri fondi si fanno da parte ma debbono corrispondere all’erogante la quota a loro carico, con un'operazione interna di trasferimento fondi. Il pensionato è così tranquillo di ricevere la rata ogni mese, anche se qualche fondo ritarda l'accredito delle somme alla gestione che paga la pensione.

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