Cadono i vincoli sugli apprendisti

Martedí 29 Aprile 2003
NORME E TRIBUTI |
 |
|
 |
Cadono i vincoli sugli apprendisti
 I maggiorenni potranno prestare la propria attività anche durante la notte
|
|
 |
Le nuove disposizioni in materia di orario di lavoro si applicano a tutti i settori di attività, pubblici e privati e hanno, pertanto, una validità generalizzata. L'articolo 2 del decreto legislativo 66/03 prevede tassativamente le sole eccezioni, regolate da direttive comunitarie specifiche, tra cui il lavoro della gente di mare, del personale di volo nell'aviazione civile e i cosiddetti «lavoratori mobili» per gli aspetti regolati dalla direttiva 2002/15/Ce. In particolare, il quarto comma dell'articolo 2 stabilisce che la nuova disciplina dell'orario di lavoro si applica anche agli apprendisti maggiorenni. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 66/03 cadono, quindi, le limitazioni previste dalla legge 25/55 in materia, per esempio, di lavoro straordinario e di lavoro notturno da parte degli apprendisti maggiorenni e vengono superate le previsioni della legge Comunitaria 2002 che, all'articolo 21 consente la prestazione di lavoro notturno agli apprendisti maggiorenni nei settori della panificazione e del turismo. Restano ovviamente ferme le tutele e i divieti posti per gli adolescenti che prestano attività lavorativa, sia dalla legge 25/55, sia dalla legge 977/67, come modificata dal Dlgs 345/99. L'articolo 2, secondo comma, elenca inoltre una serie di eccezioni alla nuova normativa dettate da esigenze di ordine pubblico o da particolari modalità di svolgimento dell'attività del settore pubblico, quali le Forze armate e di Polizia, i servizi di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, le strutture giudiziarie, quelle penitenziarie e quelle attinenti gli organi che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato. Per questi settori sarà il ministro competente a regolare la materia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di concerto con i ministri di Lavoro, Salute, Economia, Funzione pubblica. La norma in esame non stabilisce la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, rinviandola ai contratti collettivi di lavoro. L'articolo 4 dispone però che la durata "media" dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore (straordinari compresi) e prende a riferimento per la media in arco temporale non superiore a quattro mesi. Questo limite potrà essere elevato dai contratti collettivi nazionali entro un massimo di sei mesi o di dodici in caso di obiettive ragioni tecniche o produttive. Le imprese che occupano più di dieci dipendenti hanno l'obbligo, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, di informare alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere peraltro "contenuto" e, ferme restando le previsioni dei contratti collettivi, giustificato da esigenze eccezionali, casi di forza maggiore, eventi particolari quali mostre, fiere, allestimento di prototipi. Se non previsto dai contratti collettivi, il lavoro straordinario può essere effettuato solo previo accordo con il lavoratore e nei limiti delle 250 ore annue. MARIA ROSA GHEIDO
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti.
Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra Privacy e Cookie Policy