23/9/2004 ore: 11:07

Bonus, possibile la revoca dell’opzione

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            giovedì 23 settembre 2004

            sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 29
            PREVIDENZA • L’Inps spiega che è consentito rinunciare all’incentivo e lasciare il lavoro anche prima del 31 dicembre 2007
            Bonus, possibile la revoca dell’opzione
            Il decreto del Welfare, però, tace sull’ipotesi di tornare indietro dalla decisione

            GIUSEPPE RODÀ
            Per l’Inps la scelta di rimanere al lavoro dopo aver conseguito i requisiti per il pensionamento di anzianità, beneficiando del bonus rappresentato dalla quota dei contributi versati in busta paga, è reversibile.
            Nella lettera che l’Istituto si appresta a inviare a circa 40mila iscritti si afferma, infatti, che il "superbonus" sarà versato in busta dal mese successivo a quello della richiesta fino al 31 dicembre 2007 o fino al raggiungimento (prima) dei requisiti per il trattamento di vecchiaia. «Tuttavia — spiega l’Inps al destinatario — se in questo periodo decidesse di lasciare il lavoro, rinunciando al "superbonus", potrà comunque andare in pensione». Di questa possibilità non parla il decreto del ministro del Lavoro, Roberto Maroni (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).
            Invece, la possibilità di revoca esisteva in una prima bozza del decreto attuativo dell’articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 243/2004. Sul punto, dunque, è auspicabile un chiarimento ministeriale.
            Chi resta al lavoro dopo il 2007.Si ritiene che il lavoratore, in possesso del bonus, con meno di 65 anni, se uomo, e 60 anni, se donna, possa proseguire, dopo il 31 dicembre 2007, l’attività lavorativa, se lo desidera. In questo caso, il datore deve versare i contributi Ivs all’Istituto.
            Questi contributi daranno luogo, su domanda del titolare della pensione di anzianità, a un supplemento di pensione, quale parte integrante del trattamento. Il meccanismo delle finestre.
            Le domande per il bonus potranno essere inviate dal 6 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore la legge delega sulle pensioni, che prevede la contestuale partenza dell’incentivo. In ogni caso, il decreto firmato da Maroni dovrà essere pubblicato in tempo utile sulla «Gazzetta Ufficiale».
            Secondo la legge e il decreto attuativo, il bonus parte con la decorrenza della pensione di anzianità: naturalmente, il lavoratore deve aver comunicato prima all’Inps e al datore di lavoro l’opzione. In questo caso, il bonus sarà corrisposto il mese successivo a quello di decorrenza.
            Per chi presenta domanda entro ottobre, il bonus, dunque, debutterà dal 1 novembre. Altrimenti, spetterà dal mese successivo alla comunicazione e sarà pagato il mese dopo.
            Per le pensioni di anzianità c’è una specificità per quanto riguarda la decorrenza. Viene, infatti, previsto un momento nel quale si maturano i requisiti e un tempo successivo nel quale si apre la finestra. Quando i requisiti della pensione di anzianità risultano maturati:
            • entro il primo trimestre dell’anno, la decorrenza della pensione scatta dal 1 luglio dello stesso anno (persone con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno);
            • entro il secondo trimestre, la finestra sarà quella del 1 ottobre (persone con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre);
            • entro il terzo trimestre, la finestra sarà quella del 1 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dall’età anagrafica;
            • entro il quarto trimestre, la finestra sarà quella del 1 aprile dell’anno successivo, indipendentemente dall’età anagrafica. Le finestre non sono rigide.
            Questo significa che una volta che la finestra si è aperta (poniamo il 1 ottobre 2004) il lavoratore può andare in pensione di anzianità ogni mese successivo.

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