10/9/2004 ore: 12:04

Bonus, dubbi sui destinatari

Contenuti associati


            venerdì 10 settembre 2004

            sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 21
            Il decreto in dirittura d’arrivo non chiarisce completamente chi può accedere ai benefici
            Bonus, dubbi sui destinatari
            Non serve il consenso del datore di lavoro, resta il nodo delle norme da applicare alle imprese in crisi

            GIUSEPPE RODÀ
            Conto alla rovescia per il decreto applicativo del bonus sul posticipo del pensionamento di anzianità, previsto dalla legge delega previdenziale.
            La bozza — come anticipato sul Sole-24 Ore di ieri — è all’esame dei ministeri di Lavoro ed Economia, che si stanno ancora confrontando su alcuni punti controversi della nuova disciplina.
            Cosa prevede la bozza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge delega (il testo è atteso a giorni in Gazzetta) chi, nel settore privato, ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità (requisiti raggiunti anche prima del gennaio 2004, con la finestra che si era già aperta) può rinunciare all’accredito contributivo riguardante l’assicurazione generale obbligatoria Ivs e le forme sostitutive della medesima.
            Questa rinuncia fa cessare l’obbligo del versamento del contributo per la pensione (Ivs) ma non anche per le altre forme assicurative (Ds, Cig, maternità).
            L’importo dei contributi Ivs non versati all’Inps va corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga di riferimento. Questo importo è esente dalle tasse come stabilito chiaramente dalla legge delega.
            Per la pensione di anzianità è stabilito un momento nel quale si maturano i requisiti (per il 2004: il minimo contributivo di 35 anni e l’età di 57 anni per i lavoratori dipendenti e 58 per i lavoratori autonomi, oppure 38 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età) e un tempo successivo nel quale si determina la decorrenza della pensione (le "finestre"). La cessazione dell’obbligo del versamento contributivo da parte del datore di lavoro all’Inps, ruota, quindi, sulla decorrenza della pensione.
            Questo significa che se il lavoratore esercita la facoltà della rinuncia all’accredito contributivo contestualmente o posteriormente alla data di decorrenza della pensione il datore cesserà di versare il contributo Ivs dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.
            La facoltà dell’ottenimento del bonus può essere esercitata in qualunque momento successivo al perfezionamento dei requisiti per l’anzianità e ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
            Revoca della rinuncia all’accredito contributivo. Nella bozza di provvedimento si confrantano due ipotesi. La prima: il lavoratore che abbia rinunciato all’accredito contributivo può revocare la rinuncia stessa (in qualsiasi momento e per non più di una volta quando cambia il datore di lavoro) previa comunicazione all’Inps e al proprio datore. Dal primo periodo di paga successivo all’esercizio della revoca il datore deve ripristinare il versamento contributivo. La seconda ipotesi — sostenuta dal ministero dell’economia — è di non consentire alcuna revoca. In qualsiasi momento la liquidazione della pensione. I lavoratori che si sono avvalsi del bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità (durata del bonus dal 2004 al 2007) possono chiedere la liquidazione della pensione in qualunque momento del predetto periodo, cessando dal rapporto di lavoro, cioè non sono obbligati a usufruire del bonus fino al 31 dicembre 2007. Modalità. Il lavoratore che intenda avvalersi del bonus per il posticipo della pensione di anzianità deve fornire al proprio datore e all’Inps comunicazione scritta, completa della certificazione del diritto al trattamento pensionistico di anzianità.
            I problemi aperti. Il datore, che in tale operazione del bonus non ha alcun vantaggio, sembra non potersi opporsi all’esercizio della facoltà da parte del lavoratore. Né la legge delega né la bozza del decreto parlano esplicitamente di eventuale consenso del datore di lavoro.
            Il problema è che il datore si può trovare in situazioni di crisi aziendale (cassa integrazione straordinaria per ristrutturazioni e riconversioni aziendali). In questi casi il datore non ha voce in capitolo? Così sembra, ma sarebbe opportuno affrontare la questione nell’ambito del decreto interministeriale.
            Altro problema: la legge delega prevede l’applicazione del bonus al personale del settore privato iscritto all’assicurazione generale obbligatoria Ivs e delle forme sostitutive. Qui possono sorgere dubbi, per esempio, per i ferrovieri iscritti nella gestione separata dell’Inps e per tutto il personale di enti pubblici trasformati in Spa con iscrizione del personale stesso all’Inps. Si ritiene che in questi casi debba scattare il bonus, ma il decreto interministeriale tace in proposito. Naturalmente, per il personale iscritto a forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria Ivs dell’Inps, tipo il Fondo volo, non ci sono problemi: qui scatta il beneficio del bonus.

Close menu