21/5/2004 ore: 12:41

Bar e ristoranti, ricetta lombarda

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ItaliaOggi
Numero 121, pag. 39 del 21/5/2004
Autore: di Saverio Linguanti
 
Bar e ristoranti, ricetta lombarda
 
Una delibera di giunta attua la legge regionale 30/2003. Cambiano le denominazioni degli esercizi.
Su orari e licenze decide il comune. In bacheca l'ok all'attività
 
Direttive precise ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni a bar e ristoranti. Istruzioni sulla localizzazione degli esercizi e sull'orario di apertura. Abolizione dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, una tipologia unica (al posto di quattro) in cui includere gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e denominazioni precise per ogni tipo di attività effettuata. Sono queste le misure varate il 17 maggio scorso dalla regione Lombardia, con l'emanazione della direttiva di giunta n. VII/17516, in attuazione della legge regionale n. 30/2003.

La tipologia unica, introdotta al posto delle quattro previste dalla legge 287/1991, prevede questa definizione: ´esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione'.

Le definizioni. Gli indirizzi generali della Lombardia prevedono che bar e ristoranti, in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere denominazioni ben precise. Tali definizioni verranno utilizzate per il monitoraggio previsto dalla legge regionale n. 30/2003. Tra queste: ´ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili', ´esercizi con cucina tipica lombarda', ´tavole calde, self-service, fast food e simili' ecc. In tutto sono 11. Il regolamento lombardo prevede inoltre un obbligo per il titolare dell'attività: dovrà comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la propria denominazione di riferimento. E quando uno stesso esercizio svolga attività diverse, dovrà segnalare le diverse denominazioni assunte. In ogni caso, la dichiarazione di attività dovrà essere segnalata al comune dai titolari di bar e ristoranti entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della direttiva regionale nel Bur.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni devono essere adottati dai comuni sulla base delle disposizioni della giunta regionale. Il comune dovrà affiggere copia dell'avvio del procedimento di rilascio della licenza al proprio albo pretorio e in quello sede dell'eventuale Sportello unico sovracomunale. Prima di iniziare l'attività, e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il richiedente dovrà porsi in regola con norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria. L'autorizzazione sarà rilasciata a tempo indeterminato e avrà validità solo in relazione ai locali e alle aree in essa indicati.

Localizzazione. I comuni nella programmazione devono considerare l'andamento demografico della popolazione residente, della popolazione fluttuante, dei flussi turistici, e quindi quantificare l'offerta e la domanda.

Orari di apertura. L'orario potrà essere differenziato nell'ambito di uno stesso territorio. Il comune deve stabilire una fascia oraria obbligatoria, compresa tra le ore 5 e le 2 del giorno successivo per gli esercizi nei quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevalente; tra le 9 e le 3 del giorno successivo per gli esercizi che effettuano anche attività di intrattenimento.

 
 
 
 
 

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