13/12/2002 ore: 11:39

Assunzioni al Sud senza contributi

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ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
295, pag. 35 del 13/12/2002
Daniele Cirioli



Via libera dalla Commissione europea allo sgravio introdotto dalla Finanziaria di quest'anno.

Assunzioni al Sud senza contributi

Esenzione totale triennale per i rapporti instaurati nel 2002

Via libera dell'Ue agli sconti contributivi per le aziende del Sud. La Commissione europea ha infatti concesso l'attesa autorizzazione allo sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate nell'anno 2002, introdotto dall'ultima Finanziaria (articolo 44 della legge n. 448/01). L'incentivo consente alle imprese del Mezzogiorno di godere un'esenzione totale dei contributivi dovuti all'Inps ed Enpals (lavoratori dello spettacolo), per la durata di tre anni dalla data d'assunzione. La decisione, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è stata adottata lo scorso 6 dicembre e sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Un anno fa. La nuova agevolazione prendeva vita esattamente un anno fa, nell'articolo 44 della legge n. 448/01. La tipologia dell'incentivo è quella sperimentata dello sgravio contributivo: la possibilità, cioè, per i datori di lavoro di fruire di uno sconto sugli oneri contributivi dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti. E spetterà per tre anni dalla data di assunzione, in relazione ai dipendenti assunti, durante l'anno 2002, a tempo indeterminato e a incremento della forza lavoro aziendale rilevata al 31 dicembre 2001.

A chi spetta. L'Inps già con la circolare n. 24/02 ha illustrato la novità della Finanziaria 2002, sebbene rinviando l'emanazione delle disposizioni operative successivamente al provvedimento autorizzativo della Commissione europea. In quella sede, l'Istituto spiegava che l'incentivo è riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nonché, nei limiti della disciplina del de minimis, ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise e nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata Istat, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui alla decisione (CE) n. 1999/502. L'incentivo, è questa una novità, si applica anche ai lavoratori iscritti all'Enpals; inoltre, compete anche alle società cooperative di lavoro, con riguardo ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Misura e durata del beneficio. Il beneficio consiste nello sgravio in misura totale dei contributi dovuti all'Inps e all'Enpals, posti a carico del datore di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data d'assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. L'esonero totale, pertanto, attesa la formulazione della norma, riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale; mentre resta escluso il contributo dello 0,5% (miglioramenti pensionistici, legge n. 297/82); come pure, in via di principio, i contributi di solidarietà e la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario. In relazione alle imprese agricole, non rientra nello sgravio la contribuzione dovuta all'Inail.

Le condizioni. L'agevolazione è riconosciuta subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 448/98, aggiornando al 31 dicembre le data di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3 (si veda tabella).

Proroga in Finanziaria 2003? Il via libera all'agevolazione arriva allo scadere del periodo di applicabilità: le assunzioni che hanno titolo allo sgravio, infatti, sono quelle effettuate durante l'anno 2002. C'è d'attendersi che il governo apra uno spiraglio, posticipando di un anno dalla data della prima assunzione e, comunque, dall'autorizzazione europea il periodo di applicabilità dell'incentivo, così come si fece per lo stesso incentivo (legge n. 448/98) con un intervento correttivo (articolo 27, comma 14) nella Finanziaria 2000.



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