Il ministero del welfare, con circolare n. 40 del 18 ottobre scorso, interviene in materia di contratti di apprendistato dando preliminari nozioni applicative. Innanzitutto, fatte le doverose premesse nozionistiche, la circolare conferma la soppressione delle preventive richieste di autorizzazione e, in conformità alla disciplina vigente, rimanda tale autorizzazione alle potestà delle regioni nonché stabilisce, ad eccezione delle imprese artigiane, il limite quantitativo degli apprendisti in azienda che non può superare il 100% delle maestranze qualificate o specializzate ovvero, in caso di azienda con un numero di dipendenti fino a tre unità, non può superare il numero di tre unità. Ma gli elementi rilevanti di novità della circolare riguardano, senza dubbio, le nuove tipologie contrattuali per gli apprendisti, ovvero l'apprendistato professionalizzato, l'apprendistato per il diritto-dovere di formazione-istruzione e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Dei tre, in attesa delle implementazioni della delega di cui alla legge 53/2003, pienamente operativo è quello riservato all'acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione. Pur trattandosi di un percorso formativo di nicchia, in cui la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata dalle regioni, quello del percorso di alta formazione è un contratto immediatamente applicabile ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con la possibilità di arrivare fino a 17 anni se in possesso di un titolo di studio, che intendano conseguire un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione integrando la formazione secondaria o universitaria con quella aziendale. Per tutte le tipologie di contratti la circolare precisa che questi dovranno avere, ad substantiam, forma scritta e dovranno indicare, oltre ai dati dell'apprendista, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. In pratica, si legge nella circolare, il piano formativo individuale non fa parte del contratto di apprendistato ma va obbligatoriamente allegato a questo il cui modello, però, dovrà essere definito unicamente dalle regioni e dalle province autonome. In attesa della realizzazione del modello unico, valevole per tutte le regioni italiane, la circolare precisa gli elementi che dovrà contenere tale piano: percorso formativo, ripartizione della formazione aziendale ed extra aziendale nonché l'indicazione degli eventuali strumenti informatici e telematici da utilizzare in caso di prestazioni formative erogate a distanza. Quello che è certo, e comune a tutte e tre le tipologie di apprendistato, è la disciplina sanzionatoria che prevede, in caso di inadempimento imputabile al datore di lavoro, il versamento all'Inps di una somma pari alla differenza tra i contributi versati e quelli dovuti, maggiorati del 100%, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. La ´colpa', o meno, in capo al datore di lavoro sarà valutata sulla base di una serie di elementi costituenti il percorso formativo, come per esempio la quantità di formazione erogata, inferiore rispetto al previsto, la mancanza di un tutor aziendale ovvero altro grave inadempimento che vada ad influire sul percorso formativo. La colpa accertata, oltre al versamento delle sanzioni, produrrà la cessazione immediata del contratto stesso.
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