7/7/2005 ore: 11:27
Alla Covip poteri di controllo a tutto campo
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NORME E TRIBUTI - pagina 26 Nel rispetto degli indirizzi generali dettati dal ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, la Commissione di vigilanza esercita, anche attraverso l'emanazione di istruzioni, il controllo su tutte le forme pensionistiche complementari. Una vigilanza che, in concreto, si sviluppa in più punti: 1) autorizzazione dell'esercizio dell'attività dei fondi pensione mediante procedimenti di autorizzazione semplificati soprattutto nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative, anche con l'utilizzo del silenzio assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva; 2) richiesta di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti dei fondi pensione, fissando un termine per l'assunzione di queste delibere, per una sana e prudente gestione; 3) tenuta dell'albo delle forme pensionistiche complementari; 4) approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi con le relative modifiche valutandone anche la compatibilità con i propri provvedimenti di carattere generale emanati; 5) definizione delle condizioni che — allo scopo di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità — le forme pensionistiche complementari devono soddisfare; 6) esercizio del controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi, anche mediante ispezioni; 7) verifica dell'osservanza dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuato nei commi 11 ( ad esempio, criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari) e 13 ( i fondi pensione non possono comunque assumere o concedere prestiti e determinati limiti nell'investimento delle disponibilità di competenza) dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo; 8) indicazione di criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e della loro redditività; 9) disposizioni per la tenuta delle scritture contabili con la previsione del modello di libro giornale nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni e gli eventuali altri libri contabili 10) disposizioni per assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari allo scopo di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e di garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari anche sotto il profilo della comparabilità dei costi; 11) convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche obbligatorie; 12) richiesta di convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche con fissazione dell'ordine del giorno. Va notato, inoltre, che entro il 31 maggio di ciascun anno la Covip deve trasmettere al ministro del Lavoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni più rilevanti aperte sul tappeto e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Questa relazione viene trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno successivo dal ministro del Lavoro eventualmente con le proprie osservazioni. La Covip è formata dal presidente e da quattro commissari, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, specifica professionalità e indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati un sola volta. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della Covip. Questa Commissione, però, può avvalersi di esperti nelle materie di competenza, da collocarsi fuori ruolo se ne viene fatta richiesta. Il cerchio dei controlli si chiude con la Corte dei conti che vigila in generale sulla Covip per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. |