Albi&Professioni: Avvocati, Europa prudente sul capitale
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Martedì 16 Gennaio 2001 libere professioni Albi in europa/1 Le regole adottate in Italia e le proposte di modifica a confronto con la legislazione degli altri Paesi dell’Unione. Avvocati, Europa prudente sul capitale. Ma in Francia e Germania è legittimo l’esercizio con forma societaria ROMA Se c’è un "peccato" nella disciplina italiana relativa all’esercizio in forma associata delle professioni, in particolare di quella forense, esso non può essere certo additato nell’ostracismo ai soci di capitale. E anche dall’Europa arriva un conforto a quanti ritengono inconciliabile attività professionale e soci finanziatori. Una posizione destinata a essere condivisa dalla commissione Giustizia della Camera che giovedì si pronuncerà contro i capitali esterni nelle società di consulenza legale.
Dalla panoramica che riportiamo in questa pagina emerge che in nessuno dei principali Paesi Ue è possibile svolgere l’attività di avvocato attraverso società anche con soci finanziatori. Certo, rispetto alla Francia, che dispone di parecchie chance per l’esercizio collettivo, l’Italia offre una sola alternativa all’esercizio individuale, cioè la "vecchia" associazione tra professionisti consentita dalla legge 1615/39. Nonostante l’abolizione del divieto per i professionisti di costituire società, avvenuta con la legge 266/97, l’individuazione di altri strumenti si è arenata sull’opportunità o meno di consentire, anche nel settore legale, l’accesso a soci finanziatori.
Ora, almeno per le professioni forensi, è l’Europa a tracciare la strada del cambiamento: infatti con la direttiva Ue 98/5 si è prefigurata la «società di avvocati». Una forma che nello schema di decreto legislativo di recepimento, approvato dal Consiglio dei ministri nello scorso novembre, viene equiparata alla Snc: attraverso la società sarà possibile esercitare l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. La società sarà iscritta in una sezione speciale dell’Albo degli avvocati e dovrà rispettare le norme deontologiche della professione.
Composta solo da avvocati, le quote di partecipazione della società potranno essere cedute solo con il consenso di tutti.
Tuttavia, anche il confronto sullo schema di decreto legislativo ha replicato il dibattito sull’opportunità di consentire l’ingresso dei soci di capitali. Il provvedimento, infatti, prevede anche la presenza di soci finanziatori nelle società che esercitano la consulenza legale (articolo 27, comma 2). Il settore, secondo una parte della giurisprudenza, non rientrerebbe nelle attività attribuite in esclusiva agli avvocati. Un orientamento non condiviso dal Parlamento, oltre che dal Consiglio nazionale forense: la commissione Giustizia del Senato ha già bocciato la norma sulle società di consulenza e anche la Camera condivide questa impostazione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 22 dicembre scorso). «La consulenza — afferma Francesco Carboni, relatore dello schema di decreto a Montecitorio — è una prerogativa degli iscritti all’Albo, non può essere demandata a società con soci esterni. Per questo proporrò che il parere positivo sul decreto legislativo sia condizionato dalla soppressione del comma 2 dell’articolo 27».
---firma---M.C.D.
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