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Albi ed Europa: Accordo per il riconoscimento delle attività

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Martedì 2 Gennaio 2001
libere professioni
Albi ed Europa
: Accordo tra i Quindici sulla direttiva per facilitare il riconoscimento delle attività Professioni, la Ue alza il tiro: No a prove attitudinali e tirocini per chi ha già «esperienza».
Formazione permanente per i medici

Una nuova direttiva comunitaria sulle professioni è in dirittura d’arrivo. Dopo poco più di tre anni dall’inizio del suo iter sarà definitivamente approvata da Parlamento europeo e Consiglio dei ministri nel mese di gennaio: il comitato di conciliazione è giunto a un accordo accettabile da tutti.

Il provvedimento modifica molte direttive esistenti: tra queste quelle sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi 89/48/Cee e 92/51/Cee nonché quelle settoriali riguardanti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

Il corpus legislativo comunitario si adegua, pertanto, all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sul mutuo riconoscimento, per far pesare al momento anche l’esperienza professionale acquisita dal richiedente il riconoscimento. In concreto ciò significa che lo Stato membro di destinazione non potrà più prevedere in via sistematica misure di compensazione quali prove attitudinali e tirocini d’adattamento ma dovrà alleggerire o addirittura sopprimere tali misure.

Agli Stati membri viene anche imposto l’obbligo di esaminare i diplomi ottenuti in Paesi terzi qualora tali diplomi siano stati riconosciuti in uno Stato membro, alla stessa stregua della formazione e/o l’esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione su tale questione deve essere resa disponibile dallo Stato membro entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

Inoltre le definizioni di professione regolamentata e di formazione regolamentata che incontriamo già nella direttiva 92/51/Cee relativa al riconoscimento delle professioni per il cui accesso è richiesto un diploma di scuola media superiore vengono introdotte anche nella direttiva 89/48/Cee relativa al sistema generale di riconoscimento delle professioni per il cui accesso è necessario un diploma universitario.

L’obiettivo della disposizione è quello di obbligare lo Stato membro di destinazione a tener conto della formazione ricevuta dal migrante anche nel caso in cui nello Stato di destinazione la professione non fosse regolamentata. In tal modo l’acquisizione di un’esperienza professionale di due anni nello Stato di destinazione non sarà più necessaria poiché già ricompresa nelle nuove definizioni della direttiva.

La direttiva, la cui complessità sembra contrastare con gli impegni assunti dalla Commissione europea a produrre una legislazione comunitaria semplice e chiara, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1º gennaio 2003.

Novità importanti riguardano, in particolare, la professione medica: la direttiva, infatti, introduce l’obbligo della formazione permanente per i medici. Lo esigono l’evoluzione della tecnica e il rapido e costante progresso scientifico. Peraltro nel rispetto del principio di sussidiarietà la definizione delle modalità pratiche di attuazione delle disposizioni sono affidate agli Stati membri.

Non solo: la direttiva stabilisce anche che la durata della formazione per acquisire la specializzazione in medicina generale dovrà essere di tre anni e non più di soli due anni. La modifica avviene sulla base della semplice considerazione che il medico di medicina generale è colui che per primo ha il contatto con i pazienti per cui è necessario che possieda una solida formazione, tale da consentirgli di curare immediatamente il malato senza scaricare il peso sulle strutture pubbliche o sapendolo indirizzare dallo specialista più adatto.

Misure transitorie sono poi previste per favorire l’adeguamento dei Paesi membri nei quali la durata della formazione è a tutt’oggi biennale.

Antonio Preto

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