25/3/2002 ore: 8:18

Agenti di commercio: rinnovata dopo 14 anni l'intesa economica

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          Venerdì 22 Marzo 2002
          Firmato il nuovo contratto: da aprile indennità “meritocratica” legata al fatturato

          Agenti di commercio, rinnovata dopo 14 anni l'intesa economica

          Roma. Gli agenti e i rappresentanti di commercio hanno rinnovato, dopo 14 anni, il contratto di lavoro che entrerà in vigore tra dieci giorni. Dal 1° aprile, infatti, i 250mila iscritti nel Registro delle imprese potranno contare su un nuovo Accordo economico collettivo (Aec) che ha avuto ieri il via libera definitivo dalle sette maggiori rappresentanze sindacali e da Confindustria, Confapi e Confcommercio.
          L'accordo siglato ieri scadrà il 31 marzo 2005 e ha l'obiettivo di mettere fine a una serie di conflittualità che negli anni passati ha contrapposto il mondo imprenditoriale con le federazioni nazionali di rappresentanza del settore. È previsto un ventaglio di miglioramenti economici e di tutele per agenti e rappresentanti di commercio.
          Vediamo in sintesi alcune delle novità che vanno a rinnovare il contratto siglato nel 1988.
          Patto di non concorrenza. Viene "quantificata" l'indennità che spetta, dopo la risoluzione del contratto, sia agli agenti monomandatari sia a quelli plurimandatari. Il pagamento, in forma non provvigionale, viene quantificato in un valore pari alla media delle provvigioni dei cinque anni antecedenti la cessazione del rapporto. Inoltre è previsto che, se un agente plurimandatario riceve il recesso di uno dei mandati (il cui valore è pari ad almeno l'80% del ricavo provvigionale complessivo), l'indennità per la "non concorrenza" sia quantificata come quella del monomandatario.
          Indennità. Diventano tre le indennità per agenti e rappresentanti di commercio: in aggiunta all’“indennità di risoluzione del rapporto” e all’“indennità suppletiva di clientela” (che verranno corrisposte alle stesse condizioni fissate nel 1988) verrà garantita una nuova “indennità meritocratica” da calcolare, in misura percentuale, sull’incremento del fatturato che l’agente di commercio ha prodotto con il proprio lavoro. Viene inoltre confermato l’accantonamento obbligatorio, su cui si è avuta un’aspra battaglia tra imprese e sindacati, del Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto) presso l’Enasarco.
          Riduzione di zona. È stato introdotto il principio generale di riduzione del reddito dell’agente di commercio: il ridimensionamento dell’attività non si riferirà più solo al territorio su cui opera ma anche ai prodotti, ai clienti e alla misura delle provvigioni. Anche il concetto di “riduzione” ha trovato una sua quantificazione fissando a oltre il 20% il caso in cui il contenuto economico del rapporto venga sensibilmente modificato.
          Pagamento provvigioni. Sarà più “veloce” il versamento dei compensi da parte delle imprese agli agenti in quanto si chiarisce che non trova più applicazione il principio del pagamento al “buon fine dell’ordine”. Gli operatori del settore avranno infatti il diritto di ricevere le provvigioni al momento della consegna della merce (o della prestazione del servizio) oppure alla data fissata per il pagamento, anche se non è avvenuto, tra il cliente e casa mandante. L’agente sarà tenuto comunque a restituire l’importo avuto come provvigione nel caso il cliente non paghi l’impresa mandataria.
          Più tutela per le donne. Per le lavoratrici in stato di gravidanza è stata introdotta la sospensione dell’incarico di agenzia per la durata massima di otto mesi. In passato non esisteva una previsione specifica e i periodi di assenza venivano ricondotti ai casi di malattia o infortunio.

          Marcello Frisone

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