24/2/2005 ore: 12:42
"Staff Leasing 2" Giusta causa di licenziamento ancora incerta
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Giovedì 24 febbraio 2005 sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 26 Giusta causa di licenziamento ancora incerta MAURIZIO DEL CONTE Ma un'effettiva stabilizzazione dei lavoratori in staff leasing passa necessariamente attraverso la corretta interpretazione delle norme relative alla risoluzione dei contratti di lavoro. A questo proposito la legge, dopo aver premesso che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro del Codice civile e delle leggi speciali, esclude l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi nell'ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, richiamando espressamente la disciplina contenuta nell'articolo 3 della legge 604/ 1966 in materia di giustificato motivo di licenziamento. Su questo delicato passaggio del testo normativo interviene ora la circolare delWelfare. Escludendo che il venir meno del contratto commerciale di somministrazione fra agenzia e impresa utilizzatrice possa, di per sé, rappresentare una legittima ragione di licenziamento, la circolare precisa che un giustificato motivo oggettivo di risoluzione del rapporto potrà essere configurabile solo quando risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo in disponibilità. Va, dunque, definitivamente respinta la lettura della legge secondo cui il destino occupazionale dei lavoratori in staff leasing sarebbe, in realtà, legato alla precarietà del contratto commerciale di somministrazione. Del resto, questa interpretazione è in contrasto con l'intero meccanismo dell'indennità di disponibilità che, garantendo una fonte di reddito al lavoratore, presuppone la continuità del rapporto di lavoro con l'Agenzia proprio nei casi in cui la " missione" con l'impresa utilizzatrice venga a cessare per qualsiasi motivo. Tuttavia rimangono da chiarire i confini precisi del giustificato motivo oggettivo del licenziamento dei lavoratori in staff leasing. Infatti, se da un lato non è certamente possibile pensare che le agenzie di somministrazione siano gravate da oneri probatori superiori a quelli ordinari, dall'altro lato il riferimento della circolare all'impossibilità di inviare ad altra missione il lavoratore può trovare una concreta specificazione solo caso per caso. A tal fine la circolare offre all'interprete un parametro di riferimento, indicando come giustificato motivo oggettivo di licenziamento l'infruttuoso decorso di un congruo periodo in disponibilità. Il tutto sembra potersi intendere in questo senso: in caso di fine missione, il lavoratore resta alle dipendenze dell'agenzia che ha il compito di trovargli un'altra occupazione; nel caso però non sia possibile, in tempi ragionevoli, rintracciare sul mercato una missione adeguata alle competenze del lavoratore, l'agenzia potrà legittimamente intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa lettura del dato normativo, pur restringendo l'ambito di discrezionalità dell'interprete, non offre una soluzione in via generale del problema, con i margini di incertezza che ne conseguirebbero in relazione a ogni singolo caso concreto. Una soluzione potrebbe, allora, essere efficacemente rimessa a un'apposita regolamentazione da parte della contrattazione collettiva. |