"Staff leasing 1" Sanzioni più severe
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 Giovedì 24 febbraio 2005
sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 26
LA RIFORMA BIAGI • La circolare ministeriale conferma la possibilità di proroghe per le assunzioni a termine
Staff leasing, sanzioni più severe
In caso di somministrazione irregolare viene prevista la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato |
Sanzioni più severe per la somministrazione irregolare di lavoro. Con la circolare 7/ 05 ( pubblicata integralmente sul Sole 24 Ore di ieri) il ministero del Welfare è intervenuto sullo staff leasing, regolamentato dalla legge Biagi. Tra i punti di maggior interesse presi in considerazione dal provvedimento ci sono la somministrazione irregolare, le proroghe in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e i divieti.
La somministrazione irregolare. La circolare mette di nuovo in luce la severità dell'apparato sanzionatorio in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro: viene, infatti, contemplata una serie di casi tassativi la cui violazione comporta la trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, ossia di chi, di fatto, ha goduto della prestazione lavorativa. Tra le più importanti, è opportuno segnalare queste situazioni che danno luogo alla trasformazione:
• se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare a esso relativi, oppure se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
• se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato viola i limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
• se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale dell'esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro oppure nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare un'esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione.
Riguardo al numero dei dipendenti somministrati, vale la pena di sottolineare l'integrazione effettuata dalla circolare, che individua il numero come perentorio e tassativo: in altre parole, il numero di lavoratori che sarà indicato nel contratto dovrà essere rispettato alla lettera. Non saranno tollerate variazioni in più o in meno.
La proroga in caso di assunzione a termine. La circolare inoltre, richiamando integralmente il contenuto del decreto legislativo 276/ 03, ribadisce come il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
La circolare precisa che — vista l'ampia formulazione della norma — si deve escludere, nei casi previsti dai contratti collettivi, l'applicabilità del limite di legge in base al quale è possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre anni ed entro tale limite massimo. In altre parole, i contratti collettivi potranno prevedere modalità di proroga diverse da quelle stabilite dal decreto legislativo 368/ 01. Quanto, poi, alla disciplina di queste proroghe, la circolare rinvia espressamente al contenuto del contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. A questi ultimi, dunque, compete la possibilità di una disciplina formulata ad hoc.
I divieti alla somministrazione. Quanto ai divieti, la circolare ribadisce e conferma le casistiche già individuati dal decreto legislativo 276/ 03.
In primo luogo, la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero. Non solo, essa è anche vietata presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ( in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/ 91) che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto di somministrazione.
La somministrazione, inoltre, è vietata presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro, infine, è vietato per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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I requisiti del contratto Le principali indicazioni che vanno tenute presenti
Soggetto. Il contratto dev'essere concluso da un soggetto autorizzato
Limiti della contrattazione collettiva. Non devono essere violati i limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva
Numero dei lavoratori. Il contratto deve riportare l'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare relativi al contratto stesso
Esigenza che legittima la somministrazione. Nel contratto dev'essere riportata l'indicazione specifica e puntuale dell'esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro
Inizio e durata. Nel contratto deve comparire l'indicazione della data d'inizio e della durata prevista nonché dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore con le misure di prevenzione adottate
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