6/11/2003 ore: 12:26

«Solidarietà», Cig difficile

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      Giovedí 06 Novembre 2003

      NORME E TRIBUTI

      «Solidarietà», Cig difficile

      Il ministero del Lavoro precisa i requisiti per l'utilizzo dei contratti

      Cambiano i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che abbiano sottoscritto, a partire dal 6 novembre 2003, contratti di solidarietà, cosiddetti "interni" o "difensivi", previsti all'articolo 1 del decreto legge 726/1984, convertito nella legge 863/84. Con il decreto 16 settembre 2003 del ministero del Lavoro, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 257 del 5 novembre, viene aggiunto, all'articolo 1, il comma 7-bis, che non consente la stipula di accordi sindacali qualora il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria sia uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti esuberanti. I contratti di solidarietà di tipo "difensivo" sono, infatti, volti a evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In tal caso, la concessione del trattamento di integrazione salariale è prevista proprio per compensare la parte di retribuzione che viene meno a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, comportando, per i datori, una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. In tal senso, il nuovo comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 863/84 stabilisce che non possono essere ritenuti idonei i contratti di solidarietà che prevedano una riduzione oraria superiore al 50%, quando la riduzione interessi più della metà dell'organico. Con questa ulteriore limitazione si vuole salvaguardare la reale tenuta produttiva dell'azienda ed evitare un uso improprio della solidarietà, visto che sono a carico della Cig anche le quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro e che il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento è riconosciuto ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della misura della pensione.

      M.R.G.

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