"Socio-lavoratore 3" Quale minimo sul trattamento
del Lunedì
lunedì 27 settembre 2004
Sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 23 Pagina a cura di Francesco Natalini
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I Ccnl / La parte inderogabile Quale minimo sul trattamento
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Quando sono applicabili anche istituti come ferie e Tfr |
Nel periodo antecedente l’emanazione della legge 142 la giurisprudenza aveva sostanzialmente negato ai soci lavoratori le garanzie previste dall’articolo 36 della Costituzione: cosa che avrebbe comportato sul piano sostanziale, un’estensione del trattamento economico previsto dai Ccnl anche a questi ultimi, perlomeno per la parte che identifica il cosiddetto minimo costituzionale.
Novità per i soci dipendenti. Oggi invece, nell’articolo 3, 1° comma, della legge di riforma, si dispone che, per i soci dipendenti, debba essere rispettato il trattamento economico complessivo previsto dai Ccnl di categoria, con una previsione alquanto sorprendente, stante l’inefficacia erga omnes degli attuali contratti collettivi applicabili ai lavoratori dipendenti. In seguito, tuttavia, il ministero del Welfare (si veda la circolare 34 del 17 giugno 2002) sembrava aver stemperato la rigida impostazione letterale della norma citata, ritenendo applicabili i principi consolidati già previsti per i lavoratori dipendenti. Peraltro, con l’articolo 9, lettera f della legge 30/2003, è stato sostituito anche il periodo (contenuto nell’articolo 6, comma 2, legge 142/2001) relativo al richiamo alle «condizioni di lavoro» previste dai Ccnl, a cui i regolamenti dovevano conformarsi per il trattamento dei soci con l’opzione per il lavoro subordinato, pena la nullità delle stesse clausole, (se peggiorative rispetto alla previsione legale). Cosa, quest’ultima, che aveva indotto parte della dottrina a ritenere estesa ex lege addirittura l’applicazione "integrale" del Ccnl.
La modifica di legge oggi prevede che sia inderogabile in pejus il solo trattamento economico contrattuale minimo, che il ministero, nella circolare 10/2004, individua non solo nella retribuzione di livello (minimo, contingenza, Edr), ma vi comprende anche gli scatti di anzianità e le mensilità aggiuntive.
Inoltre, sostiene sempre il ministero, sussisterebbe l’obbligo di applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (Tfr, ferie e così via).
Anche su queste ultime posizioni ministeriali si esprime qualche perplessità, in quanto da una parte vengono comprese nel trattamento minimo voci retributive che sembrano eccedere il minimo costituzionale previsto dall’articolo 36 della Costituzione, mentre dall’altra non convince il richiamo all’inciso «(istituti) normativi» in precedenza citato, che pare introdurre una tutela ulteriore — rispetto a quella economica — non contemplata espressamente dalla legge.
Pesca e cooperative sociali. Infine, sempre con riguardo al regime retributivo, due deroghe sono previste rispettivamente per il settore della piccola pesca e per le cooperative sociali di tipo b.
Nel primo caso si prevede la possibilità di ragguagliare il compenso all’entità del pescato, secondo parametri richiamati nel regolamento interno (cosiddetta retribuzione «alla parte»). Per le cooperative sociali di tipo b, in base all’articolo 1 della legge 381/91 — previ accordi territoriali con i sindacati comparativamente più rappresentativi — sarà possibile rendere "compatibile" l’applicazione del Ccnl.
Soci con contratto di lavoro non subordinato. Lo stesso articolo 3, 1° comma, prevede che «in assenza di contratti o accordi collettivi specifici» vengano applicati «compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo». Per i soci che abbiano optato per un rapporto di co.co.co. («a progetto») la disposizione va oggi armonizzata con l’articolo 63 del Dlgs 276/2003, il quale dispone che il compenso corrisposto ai collaboratori medesimi deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
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