29/9/2004 ore: 11:36

"Socio-lavoratore 2" Contributi ad hoc per i subordinati

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          del Lunedì

            lunedì 27 settembre 2004

            sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 23

            Pagina a cura di
            Francesco Natalini

            Adeguamenti / Trasporto, pulizie, facchinaggio
            Contributi ad hoc per i subordinati
            Previsto un imponibile base con ragguaglio utile a coprire 52 settimane annue
            Vediamo, di seguito, come si effettua il calcolo dei contributi per i soci subordinati a seconda dei diversi tipi di cooperative.

            Pur essendo da tempo sancita la sostanziale equiparazione sul piano contributivo tra dipendenti e soci-lavoratori (si veda l’articolo 2 del Rd 1422/1924), in ambito cooperativo esiste ancora la possibilità (e in alcuni casi l’obbligo) di calcolare i contributi previdenziali e i premi assicurativi su imponibili (o salari) convenzionali. Questa modalità è prevista per:

            1- le cooperative (e gli organismi di fatto) rientranti nella normativa di cui al Dpr 602 del 30 aprile 1970;

            2- le cooperative sociali di tipo a) dalla legge 381 dell’8 novembre 1991;

            3-le cooperative della piccola pesca ex legge 250/1958.

            Va però ricordato che i regimi convenzionali (in particolare quelli ai punti 1 e 2 prevedono comunque un imponibile minimo, ragguagliato a quel valore che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. (40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld).

            Le cooperative del Dpr 602/70. Rientrano in questa categoria le cooperative (e gli organismi di fatto) che esercitano, anche promiscuamente, attività quali la pulizia, il facchinaggio, il trasporto e così via (per una completa disamina delle attività ivi contemplate si rimanda alla tabella allegata al Dpr).

            Ferma restando la possibilità di optare per il calcolo dei contributi Ivs sul salario di fatto, previsto espressamente dallo stesso decreto istitutivo del 1970, la legge 142/2001 (tramite il Dlgs 423/2001) ha sancito la graduale estinzione del regime convenzionale per le cooperative in esame, mediante un aumento progressivo dell’imponibile e — limitatamente al Mezzogiorno — anche attraverso un contestuale aumento dei periodi di occupazione media mensile che verranno adeguati alle 26 giornate lavorative (già vigenti per il CentroNord) in base alla tabella pubblicata qui sopra.

            L’aumento dell’imponibile convenzionale, si attua mediante l’adozione di una progressiva percentuale di recupero (50% per il 2004), da calcolarsi su un diverso "differenziale" determinato come si vede nella tabella pubblicata qui a destra.

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