"Socio-lavoratore 1" La doppia veste di socio e lavoratore
del Lunedì
lunedì 27 settembre 2004
sezione: NORME E TRIBUTI - pag: 23
Pagina a cura di Francesco Natalini
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COOPERATIVE • Chiariti, a più di tre anni dalla riforma, i passaggi decisivi: prima l’adesione alla società poi la scelta del rapporto La doppia veste di socio e lavoratore
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È possibile inquadrare l’attività come autonoma, dipendente o di collaborazione |
Sono passati più di tre anni dalla riforma della figura del socio lavoratore di cooperativa, disposta della legge 142 del 3 aprile 2001. Nel frattempo è già avvenuta una sorta di "controriforma" della materia, per effetto dell’articolo 9 della legge 30/2003, accanto ad altre disposizioni normative di minor rilievo relativi ad alcuni aspetti specifici e alla prassi amministrativa che si è occupata più volte dell’argomento.
Facciamo, dunque, il punto della situazione proponendo l’attuale inquadramento del socio lavoratore di cooperativa sia sotto il profilo civilistico e retributivo, sia in ordine al trattamento contributivo, prendendo in considerazione unicamente i soci di cooperativa per i quali il rapporto mutualistico si estrinseca attraverso una prestazione di lavoro in senso lato, (cioè le cooperative di lavoro) individuabili nelle seguenti tipologie:
• cooperative di produzione lavoro; • cooperative sociali; • cooperative della piccola pesca.
Profilo giuridico. Prima della riforma introdotta della legge 142/2001, la giurisprudenza aveva stabilito che la prestazione lavorativa resa da un socio di cooperativa, purché tesa al raggiungimento dei fini istituzionali della società, non era inquadrabile in nessuna fattispecie di rapporto di lavoro, trattandosi invece di adempimento di un contratto societario, a nulla rilevando le modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche se contigue allo schema del lavoro subordinato.
Oggi, invece, questa impostazione viene mutata radicalmente, al punto che per divenire soci lavoratori bisogna attuare un doppio passaggio:
1-aderire alla cooperativa in qualità di socio tout court; 2-scegliere, (anche in un momento successivo), la tipologia del rapporto di lavoro, nell’ambito delle fattispecie che l’articolo 3 della legge individua tra: • dipendente; • autonomo; • «qualsiasi altra forma...» ivi compresa la collaborazione coordinata e continuativa (o, meglio, non occasionale).
Nell’articolo 1, comma 3 della legge 142, nella versione previgente alla legge 30/2003, il socio acquisiva lo status di lavoratore con un «ulteriore e distinto rapporto», mentre con la soppressione del termine «e distinto» disposto dall’articolo 9 della legge 30 si tende a recuperare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, fugando ogni dubbio sul fatto che il rapporto lavorativo sia strumentale al vincolo di natura associativa.
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