19/11/2004 ore: 11:30

"Sicurezza 2" Garanzie estese ai co.co.co.

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    venerdì 19 novembre 2004



    sezione: NORME E TRIBUTI pag: 25
    Dal riordino effetti per tutte le categorie, autonomi compresi
    Garanzie estese ai co.co.co.
    MAURIZIO DEL CONTE
    Il nuovo "Testo Unico" sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si presenta come un documento di portata non solo compilativa, ma anche di innovazione e razionalizzazione rispetto al sistema previgente, con il dichiarato obiettivo di eliminare i rischi o, quantomeno, di ridurli al minimo possibile in ogni luogo ove si svolga una attività lavorativa.

    La normativa prevenzionistica. Proprio con riferimento all'ambito di applicazione, il nuovo Testo unico realizza una sostanziale estensione della normativa in materia di salute e sicurezza. In coerenza con il percorso già tracciato dalla riforma Biagi, la nuova legge presta particolare attenzione alle zone di confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato nonché ai lavori "atipici". Così, godranno della tutela prevenzionistica anche i collaboratori autonomi coordinati e continuativi, anche nella modalità "a progetto", quando la prestazione sia svolta nei locali del committente, nonché tutte le tipologie lavorative introdotte dalla stessa legge Biagi. Ma, pur con diverse gradazioni di tutela, saranno garantite condizioni di salute e sicurezza anche per i rapporti di lavoro svolti a distanza mediante collegamento telematico, per i rapporti di lavoro a domicilio, per i collaboratori di impresa familiare e per i lavoratori stagionali non inseriti nel ciclo produttivo. Si tratta, evidentemente, di una prospettiva che va oltre la tradizionale idea di lavoro e di luogo di lavoro, adattando così la normativa in materia di salute e sicurezza alla mutata realtà produttiva e organizzativa delle imprese.

    La sicurezza attuabile. Particolarmente impegnativa e ambiziosa è la scelta di fissare tra i principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate. Questa previsione rappresenta una risposta sul piano normativo al consolidato principio giurisprudenziale della massima sicurezza tecnicamente possibile, anche se, rispetto a quest'ultima, il nuovo concetto di sicurezza «concretamente attuabile» sembra sollevare qualche perplessità in termini di effettività della tutela.

    Le competenze istituzionali. Il Testo Unico si occupa anche di ridefinire le competenze istituzionali, modificando (sfoltendola) la composizione e le competenze della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, informate dal principio ispiratore della gestione della sicurezza per obiettivi e non per adempimenti. In tal senso è stata prevista un'azione di benchmarking, con metodi di misurazione condivisi, attraverso il monitoraggio e la verifica — coordinata dall'Inail — sull'effettiva applicazione della normativa di salute e sicurezza, adopera delle Regioni e delle province autonome, dei ministeri di Welfare e Salute e delle parti sociali.

    La prenvenzione del datore di lavoro. La nuova normativa conferma che il datore può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al riguardo, viene mantenuta la tecnica usata dal decreto legislativo 626/94 del rinvio all'allegato I per individuare le aziende nelle quali è possibile per il datore di lavoro svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di prevenzione incendi e evacuazione; tuttavia, si è provveduto a innalzare la soglia minima di addetti al di sotto della quale è possibile per il datore svolgere in proprio i compiti in oggetto. Inoltre, si chiarisce, così come già fatto dal Dlgs 626/94, che il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di sicurezza, deve frequentare un corso di formazione e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il relativo attestato.

    Le sanzioni penali. Pur ridefinendo gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, è stato mantenuto lo stesso regime sanzionatorio penale oggi vigente, restando ferma, in particolare, la sanzione penale (con correlata possibilità di oblazione ex Dlgs 758/94) per tutti gli obblighi diretti a incidere sulle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. Peraltro, a questo sistema si affianca il meccanismo della "disposizione", destinato a operare unicamente con riferimento a normative non direttamente incidenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tali ipotesi viene consentito all'organo di vigilanza di impartire una disposizione in luogo della sanzione penale attualmente prevista sulla base di una normativa ormai obsoleta, consentendo al datore di lavoro di adempiere entro un dato termine ai propri obblighi e, al contempo, introducendo una sanzione penale assai gravosa in caso di perdurante inosservanza delle istruzioni impartite

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