"Previdenza" Domande e risposte del nuovo Tfr
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venerdì 5 gennaio 2007
Pagina 2 - Economia/Oggi
Domande e risposte del nuovo Tfr
Pagina a cura di Angelo Faccinetto
Domande e risposte. Dalle fabbriche e dagli uffici arrivano le sollecitazioni dei lavoratori per avere informazioni precise ed esaurienti in merito al futuro delle loro liquidazioni. Un’esigenza giusta alla quale l’Unità ha già risposto con un primo dossier informativo, pubblicato il 6 novembre scorso appena dopo il varo della riforma. Oggi riprendiamo le domande e le risposte più importanti per aiutare i lavoratori che avranno tempo fino alla fine di giugno per prendere le decisioni più opportune. Con la riforma del Tfr, in vigore dal primo gennaio, il governo si è posto un obiettivo ambizioso: far sì che il 40 per cento dei lavoratori aderisca ai fondi pensione. «I dipendenti che hanno aderito finora ai fondi - ha spiegato il ministro del Lavoro, Cesare Damiano - sono stati il 13%, noi contiamo di portare questa percentuale al 40%». Si tratta di un «obiettivo ambizioso», ma il ministro è fiducioso «perchè l'accordo concluso è condiviso da tutte le parti sociali e coinvolgerà circa 11 milioni di lavoratori». Intanto si mettono a punto gli strumenti necessari per rendere effettivo il decollo della riforma, che è previsto avvenga, con l’effetuazione dei versamenti, dal prossimo primo luglio. A cominciare dal decreto attuativo che arriverà entro il 20 gennaio.
È obbligatorio aderire alla pensione complementare?
No. L’adesione è libera e volontaria. Di conseguenza si può anche liberamente decidere di non aderire ad alcuna forma. Questo principio opera anche nel caso di conferimento tacito del Tfr: il silenzio si considera come un’implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.
E se un dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part-time?
Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare, negoziale e collettiva, prevista dai contratti applicabili a ciascun rapporto.
È possibile dopo l’adesione ad una forma pensionistica recedere rinunciando alla realizzazione delle finalità previdenziali?
No. L’adesione comporta la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento.
Le forme pensionistiche già operanti alla data del 31.12.06 possono raccogliere nuove adesioni a decorrere dall’1.1.07?
Sì, se hanno provveduto agli adeguamenti necessari.
Da quando è possibile raccogliere i contributi relativi alle nuove adesioni successive al 31.12. 2006?
Il versamento dei contributi e del Tfr è possibile solo dal 1° luglio 2007.
CONTRIBUZIONE
Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferimento del Tfr che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti la contribuzione è a loro carico.
Come è determinato il contributo?
Per i lavoratori dipendenti il contributo è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Modalità e misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere anche fissati dai contratti collettivi o aziendali.
Com’è determinato il contributo per i lavoratori soci di coop?
Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo è stabilito in cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione.
Quali sono le agevolazioni fiscali?
I versamenti sono deducibili dal reddito entro il limite massimo di 5.164,57 euro. I contributi versati dall’imprenditore sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.
È possibile continuare a versare contributi dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?
Sì, a condizione che al momento del pensionamento il soggetto abbia effettuato versamenti da almeno un anno. In questo caso può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
CONFERIMENTO DEL TFR
Entro quale data i lavoratori devono scegliere in merito alla destinazione del Tfr?
La scelta se mantenere in azienda il Tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007. Entro sei mesi dall’assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.
Cosa succede se il lavoratore non effettua alcuna scelta?
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il Tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo.
La scelta di conferire il Tfr ad una forma pensionistica è revocabile?
No.
E la scelta di non conferire il Tfr è revocabile?
Sì, in qualsiasi momento.
Cosa succede al Tfr già maturato alla data del 31.12.06?
Non viene toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. La scelta riguarda solo il Tfr che matura dal 1° gennaio 2007.
Cosa succede se si decide di non destinare il Tfr a una pensione complementare?
Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti il Tfr futuro resta in azienda e non cambia nulla. Se l’azienda invece ha più di 50 dipendenti il Tfr maturando viene versato al fondo Tfr gestito dall’Inps per conto dello Stato.
Se il Tfr è versato all’Inps a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione?
La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro anche per quel che riguarda il Tfr versato all’Inps.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al Tfr maturando il lavoratore già al 28.04.93 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra: a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; b) non conferirlo ad alcuna forma complementare.
E se invece lo stesso lavoratore non decide nulla?
Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al Tfr maturando il lavoratore già occupato al 28.04.93 e iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
Può scegliere tra: a) conferire il Tfr ancora disponibile al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto; b) non conferire il Tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto. In questo caso il Tfr o resta in azienda o viene versato all’Inps.
Cosa succede se questo lavoratore non decide nulla in merito al Tfr maturando?
Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il Tfr al fondo pensione al quale il lavoratore è già iscritto.
Quali scelte può effettuare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto?
Può scegliere tra: a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; b) non conferirlo ad alcuna forma complementare.
E se non decide nulla?
Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi.
Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 già iscritto al fondo pensione previsto dal proprio contratto?
Assolutamente nulla poiché non ha più Tfr disponibile dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.
Se si conferisce solo il Tfr si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.
Se si conferisce al fondo pensione solo il Tfr si ha diritto al contributo del datore di lavoro?
No. Per averne diritto si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento.
Se si conferisce il Tfr ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro?
No, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto.
Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L’ammontare del contributo minimo a carico del dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto.
Quando deve essere effettuato il primo versamento del Tfr?
In data 1° luglio 2007 anche per il Tfr riferito a periodi precedenti.
PRESTAZIONI E RISCATTI
Quali sono le prestazioni erogate dalle forma pensionistiche complementari?
a) In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare oppure una prestazione “mista” costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota di capitale; b) prima del pensionamento e a determinate condizioni le forme pensionistiche complementari possono erogare anticipazioni per spese sanitarie; per acquisto prima casa; per ulteriori esigenze; c) in caso di cessazione dei requisiti le forme pensionistiche complementari possono erogare riscatto parziale o totale.
Quando matura il diritto alla pensione complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce con la maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria o dopo cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
In caso di maturazione dei requisiti si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione?
No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere se percepire la prestazion unicamente sotto forma di pensione complementare ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita e in parte sotto forma di capitale. L’aderente può chiedere che la prestazione venga erogata solo sotto forma di capitale qualora la rendita sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistichee complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?
Sì, in due casi. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda è quella del soggetto colpito da invalidità permanente.
È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
Sì. In un qualsiasi momento.
È possiile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione, l’aderente può chiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato.
È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipo anche per motivi diversi?
Sì. Decorsi almeno otto anni l’aderente può chiedere un’anticipo fino al 30% dell’accumulato.
Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
Qualora prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente appllicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può: 1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; 2. esercitare il riscatto parziale; 3. esercitare il riscatto totale; 4. mantenere la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.
Cosa succede in caso di decesso?
L’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi.
REGIME FISCALE
Qual è la tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assogettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è del 6%. L’aliquota del 15% si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.
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