14/7/2004 ore: 11:02
"Legge Biagi 2" Sulla «disponibilità» serve più chiarezza
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sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-07-14 - pag: 23 autore: NEVIO BIANCHI |
Sulla «disponibilità» serve più chiarezza |
Dopo l’interpretazione favorevole del Welfare sulle disposizioni relative al lavoro intermittente, nel settore turistico e dei pubblici servizi inizierà subito la sperimentazione di questo originale contratto di lavoro. Si tratterà di una "sperimentazione" in tutti i sensi. Bisognerà, infatti, verificare sia come reagirà l’aspirante lavoratore che si offre per pochi giorni o per poche ore ad accettare una regolamentazione, limitata, ma pur sempre da subordinato, sia l’organizzazione aziendale, chiamata a gestire prestazioni saltuarie e frammentarie, nell’ambito dei complessi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali propri delle prestazioni di lavoro dipendente. A questo si deve aggiungere la quasi totale assenza di chiarimenti amministrativi e contrattuali sugli aspetti che richiedono trattamento e gestione diversa da quella prevista per i lavoratori "normali". Gli aspetti retributivi. Nessun problema per le retribuzioni dirette. Le ore lavorate dovranno essere compensate applicando le tariffe previste dai contratti collettivi con riferimento all’inquadramento del lavoratore. Più difficile determinare l’importo delle retribuzioni indirette e differite, soprattutto quando i contratti collettivi per la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie richiedono che la prestazione sia svolta nell’arco del mese per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dal momento che queste prestazioni potranno essere caratterizzate da una episodicità estrema occorrerà fare riferimento ad altri parametri per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri lavoratori. Già molti contratti collettivi per i tempi determinati hanno introdotto il principio della maturazione a "giorni" delle retribuzioni indirette e differite. In questo caso potrebbe essere necessario prevedere la maturazione a "ore". Indennità di disponibilità. La norma prevede che il lavoratore, se si è impegnato a rispondere alla chiamata del datore, ha diritto a un’indennità nei periodi in cui, avendo garantito la disponibilità, non viene chiamato a svolgere alcuna prestazione lavorativa. In attesa di una diversa definizione da parte dei contratti collettivi, il ministero ha stabilito con il decreto 10 marzo 2004 l’importo dell’indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione mensile. Poco chiara è la formulazione del diritto all’indennità proprio con riferimento alle ipotesi ammesse con la risposta fornita alla Fipe. L’articolo 37 del decreto legislativo 276/03 stabilisce, infatti, che nei casi di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di «effettiva chiamata». In questo caso «effettiva chiamata» non può essere riferita a ogni richiesta di prestazione lavorative, altrimenti ci si troverebbe in una situazione esattamente opposta agli altri lavoratori intermittenti che hanno diritto all’indennità solo se "non chiamati". L’unico significato potrebbe essere quello che l’indennità spetta solo se, dopo aver stipulato il contratto, il lavoratore viene "effettivamente chiamato", cioè lavora almeno una volta. Anche questa interpretazione, però, è discutibile perché significherebbe che il lavoratore che garantisce la sua disponibilità per tutti i week end e non viene mai chiamato, non avrà diritto a nulla, pur avendo rinunciato a una diversa gestione del suo tempo per rispettare l’impegno preso con il datore. Gli aspetti contributivi. Anche dal punto di vista contributivo sono indifferibili chiarimenti. È ragionevole ritenere, infatti, che il trattamento contributivo debba essere assimilato al part-time, almeno per quanto riguarda il rispetto dei minimali contributivi giornalieri. La prestazione lavorativa, infatti, può essere resa con le modalità più varie, da intere giornate a poche ore. A questo si aggiunga l’assoggettamento contributivo dell’indennità di disponibilità che la legge esclude espressamente dal rispetto dei minimali. Sono tutte considerazioni che richiedono un’esposizione sul modello di denuncia mensile all’Inps in modo autonomo, con codici specifici, per evitare note di rettifica. Ma mancano indicazioni da parte dell’Istituto. Gli aspetti fiscali. L’unico aspetto problematico, anche se grossi dubbi non ci dovrebbero essere, è quello relativo alla natura fiscale dell’indennità di disponibilità. Anche se le Entrate non hanno dato chiarimenti, l’indennità costituisce reddito di lavoro dipendente e il periodo al quale si riferisce deve essere considerato utile per la maturazione della deduzione spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente, pari a 4.500 euro. |