5/4/2005 ore: 12:17
"Legge Biagi 2" Imprese al bivio tra assunzione e progetto
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sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 26 Imprese al bivio tra assunzione e progetto Il datore deve però considerare i rischi legati all'errato inquadramento delle collaborazioni MARCELLO FRISONE MILANO • Assumere un lavoratore potrebbe costare all'azienda meno di utiliaare un collaboratore a progetto. Alla luce della diffusione della «co.co.pro.», avviata dalla riforma Biagi dal 24 ottobre 2003, questa affermazione può sembrare sorprendente. Ma in questa inchiesta svolta dal Sole 24 Ore ( che confronta il trattamento economico di alcune categorie di lavoratori subordinati con quello di collaboratori a progetto impegnati in attività analoghe), sembrerebbe che in alcuni casi il costo aziendale del lavoratore a progetto potrebbe risultare più gravoso di quello sostenuto per il lavoratore subordinato, soprattutto se valutato alla luce del contenzioso che potrebbe scaturire dall'utilizzo di contratti a progetto. Infatti, sul confronto pesa il potenziale rischio di una causa che potrebbe sorgere nel momento in cui il lavoratore a progetto decidesse di richiedere al giudice l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Nell'indagine eseguita, si sono considerati i lavoratori inquadrati al primo, quarto e sesto livello previsto dal contratto collettivo nazionale del terziario, nonché i lavoratori a progetto che svolgono la stessa attività ( si vedano le tre tabelle riportate a destra). Per il calcolo si è preso come riferimento un netto mensile uguale sia per i dipendenti, sia per i collaboratori a progetto. Sesto livello. Se prendiamo come esempio la figura del fattorino (inquadrabile al sesto livello del Ccnl del terziario), e ipotizzando una retribuzione netta mensile di 1.000 euro si osserva che il costo aziendale annuo di questo lavoratore ammonta a 24.871,71 euro. Se si considera, invece, un lavoratore a progetto che svolge la stessa attività lavorativa, con il medesimo compenso mensile, il costo aziendale annuo è di 16.651,79 euro. In sostanza, dunque, il risparmio dell'azienda sarebbe pari a circa il 33% del costo azienda riferito al lavoratore subordinato ( si veda la tabella 1). Quarto livello. Passando a un lavoratore dipendente inquadrato al quarto livello del Ccnl del terziario, quale — per esempio — un traduttore che percepisce una retribuzione netta mensile di 1.500 euro, si osserva che il costo aziendale annuo sale a 40.056,14 euro. Comparando questo esborso economico con quello di un lavoratore a progetto che svolge la stessa attività lavorativa e percepisce i " soliti" 1.500 euro al mese, con un costo aziendale annuo pari a 26.834,31 euro, risulta che il risparmio — anche in questo caso — è stimabile in una percentuale pari al 33 per cento ( si veda la tabella 2). Primo livello. Se consideriamo, infine, la figura del gestore di una filiale (inquadrabile al primo livello del Ccnl del terziario) che percepisce una retribuzione netta mensile di 2.000 euro, il costo aziendale annuo di questo lavoratore ammonta a 56.143,95 euro. Se si considera, invece, un lavoratore a progetto che svolge la stessa attività lavorativa, sempre con un compenso mensile netto di 2.000 euro, il costo aziendale annuo risulta di 37.841,67 euro. Anche in questo caso, dunque, il risparmio dell'azienda sarebbe pari a circa il 33 per cento ( si veda la tabella 3). Considerazioni. Dall'indagine risulta che in tutti e tre i casi analizzati, l'azienda, utilizzando un lavoratore a progetto, conseguirebbe un risparmio pari al 33% del costo rispetto al lavoratore subordinato. Tuttavia, questa valutazione non deve trarre in inganno: potrebbe verificarsi — come spesso accade — che il lavoratore a progetto avanzi " pretese" in ordine alla natura subordinata del proprio rapporto di lavoro. Questa richiesta, se accolta dalla magistratura, potrebbe comportare all'azienda un esborso addirittura maggiore rispetto al risparmio conseguito con la collaborazione a progetto. In particolare, qualora il giudice ritenga che il rapporto di lavoro intercorso, pur formalmente qualificato come collaborazione a progetto, sia in realtà riconducibile allo schema del rapporto di lavoro di natura subordinata, la sua riqualificazione potrebbe comportare il pagamento di svariate somme. Questa condanna comporterebbe, inoltre, l'obbligo di corrispondere al lavoratore le eventuali mensilità aggiuntive maturate durante il rapporto di lavoro, il Tfr, le ferie e i permessi previsti dal Ccnl; tutto ciò con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro. Ma non è tutto. Infatti, oltre alla regolarizzazione della retribuzione, e sempre nell'ipotesi che il giudice " accolga" la domanda del lavoratore, l'azienda potrà essere condannata anche al versamento della maggior quota dei contributi previdenziali, maggiorata dalle sanzioni comminate a causa del ritardo. A tutto questo si aggiungano le indennità risarcitorie previste dalla legge in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento eventualmente intimato al lavoratore (si veda anche l'articolo riportato sotto). Da ultimo, si devono sommare le spese legali: questo, sia che il giudizio si concluda con una transazione, sia che si giunga a sentenza. |