5/4/2005 ore: 12:08

"Legge Biagi 1" Il «restyling» dei nuovi lavori parte dai contratti a chiamata

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    martedì 5 aprile 2005

    sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 25
      LEGGE BIAGI•I ritocchi previsti dal Ddl sulla competitività destinati a confluire nel decreto legge
      Il «restyling» dei nuovi lavori
      parte dai contratti a chiamata
      Via i vincoli di età: più facile l'uso del job on call
        MARIA ROSA GHEIDO
          I l pacchetto sulla competitività diventa l'occasione di nuove modifiche al decreto legislativo 276/ 03 di riforma del mercato del lavoro. Per gli aggiustamenti su contratto di inserimento, lavoro accessorio e intermittente e apprendistato non si attenderà un nuovo decreto legislativo ( la delega affidata dalla legge 30/ 2003 è aperta fino ad ottobre), ma si punta alla corsia privilegiata del " piano per lo sviluppo".

          I correttivi alla riforma e in particolare al decreto legislativo 276/ 2003 (in vigore dal 24 ottobre 2003) sono stati per ora inseriti nel disegno di legge che affianca il decreto con le misure urgenti sulla competitività.
          Il disegno di legge ( atto 5736) è stato presentato alla Camera il 22 marzo scorso.

          Tuttavia, in ambienti vicini al ministero del Lavoro non si esclude di trasferire parte delle modifiche nel decreto legge, per assicurare un'approvazione celere. In particolare, potrebbero confluire nel provvedimento d'urgenza le norme sul lavoro accessorio, così da creare le condizioni per far emergere dal nero i piccoli lavori saltuari, e la " liberalizzazione" per il lavoro a chiamata. La decisione verrà assunta nei prossimi giorni dal ministro Roberto Maroni, in collaborazione con il sottosegretario Maurizio Sacconi.

          Ma vediamo quali sono le principali novità contenute nell'articolo 15 del disegno di legge.

          Contratto di inserimento. L'assunzione di donne, di qualsiasi età, residenti in aree geografiche con squilibri occupazionali ( articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/ 03) non potrà dare luogo a un inquadramento inferiore rispetto a quello spettante ai lavoratori con mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle cui è finalizzato il progetto di inserimento.
          Resta salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

          Le agevolazioni per l'assunzione di donne attraverso il contratto di inserimento sono per ora in stand by, poiché non è ancora stato varato il decreto interministeriale Lavoro Finanze con il quale debbono essere identificate le aree geografiche che rispettino il regolamento Ce 2204/ 02 e in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

          Tuttavia, la nuova previsione sembra andare in senso contrario rispetto alla volontà di promuovere l'occupazione femminile, motivazione che giustifica la presenza della lettera e) fra i lavoratori la cui assunzione consente benefici contributivi. Lavoro intermittente. Le misure contenute nel disegno di legge rendono più facile instaurare rapporti di lavoro intermittente. Viene infatti meno sia la disciplina transitoria che il requisito dello stato di disoccupazione previsto per chi ha meno di 25 anni e per chi ne ha più di 45.

          È evidente il tentativo di implementare l'utilizzo di questo tipo contrattuale che, con il richiamo alle tipologie lavorative elencate nel regio decreto 2657/ 1923, non troverebbe molte occasioni di riscontro nelle realtà odierna. Al di là delle tipologie lavorative di cui al regio decreto 2657/ 23, che provvisoriamente supplisce la mancata regolazione del lavoro intermittente nei contratti collettivi, sarà pertanto possibile concordare con i lavoratori ( con meno di 25 o più di 45 anni, anche pensionati) qualsiasi tipo di attività " a chiamata", senza riferimento allo stato occupazionale.

          È confermata la possibilità di utilizzare il job on call, senza limiti soggettivi, in determinati periodi della settimana e dell'anno (per esempio per i fine settimana e le ferie).

          Prestazioni di lavoro accessorio. Il disegno di legge modifica, di nuovo e in misura significativa, il regime delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ( articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 276/ 2003, già riscritto dal decreto legislativo 251/ 2004).
            Si allarga l'ambito nel quale l'attività lavorativa di natura meramente occasionale può essere prestata da persone a rischio di e s c l u s i o n e sociale o comunque non ancora entrate nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Anche l'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, potrà ricorrere a questa forma di lavoro, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, rivolgendosi a uno dei soggetti elencati nell'articolo 71 del decreto legislativo 276/ 2003 (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extracomunitari che hanno perso il posto di lavoro).

            Aumenta il limite fissato per i compensi, che precedentemente non potevano superare i 5mila euro complessivamente. Ora questo vincolo è riferito a un unico committente e non appare più alcuna restrizione temporale per le prestazioni.

            Il limite reddituale sale per le imprese familiari, che possono utilizzare il lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10mila euro, con regole diverse rispetto agli altri datori di lavoro.
              Il valore della prestazione sarà, comunque, rappresentato da " buoni" il cui importo deve essere determinato con un decreto ministeriale e che saranno distribuiti anche dalle rivendite di generi di monopolio.

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