22/4/2003 ore: 11:35

"Intervista" R.Del Punta: Enti bilaterali, legge zoppa

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ItaliaOggi (Economia e Impresa)
Numero
095, pag. 13 del 22/4/2003
di Livia Pandolfi


Riccardo Del Punta, dell'ateneo di Firenze, propone di modificare la norma.

Enti bilaterali, legge zoppa

La riforma del lavoro sottrae aiuti ai disoccupati

È controversa la nuova normativa che ridisegna il mercato del lavoro in tema di enti bilaterali. Le regole imposte dal legislatore, da una parte rischiano di indebolire l'azione in materia di indennità di disoccupazione e dall'altra ne rafforzano il ruolo sul fronte della politica di incentivazione alle imprese.

´Si tratta', spiega a ItaliaOggi Riccardo Del Punta, docente di diritto del lavoro presso l'università degli studi di Firenze, ´di disposizioni già in vigore: il decreto legislativo 297/02 e l'articolo 10 della legge delega 30/03 di riforma del mercato del lavoro, entrambe riguardanti indirettamente il ruolo degli enti bilaterali, gli unici organismi che per l'artigianato svolgono un'azione efficace di ammortizzazione sociale'. Tutti aspetti quindi molto importanti non solo per il comparto artigiano, ma per l'intera riuscita della riforma presentata dal ministro del welfare, Roberto Maroni.

Domanda. Che cosa prevede il decreto legislativo 297/02 in tema di disoccupazione?

Risposta. All'articolo 5 vengono fissati nuovi requisiti (anche se non ancora operativi) dello stato di disoccupazione ordinaria ai fini dell'erogazione dell'indennità dovuta dall'Inps, che nel caso del comparto artigiano si aggiunge alla quota versata dagli stessi enti bilaterali ai lavoratori disoccupati. In particolare è previsto che il lavoratore perda il diritto all'indennità se nel corso dell'anno svolge una attività lavorativa grazie alla quale percepisce un reddito superiore al minimo di tassazione.

D. È quindi necessario intervenire sulla normativa?

R. Esattamente. È fondamentale, in sede di approvazione del nuovo sistema di ammortizzatori sociali, ritagliare spazi specifici per il comparto artigiano, pena la vanificazione del diritto all'indennità, dal momento che spesso i lavoratori delle piccole imprese sospendono il lavoro per periodi limitati. È come dire che se un operaio non lavora per tre mesi non avrebbe più diritto al sussidio.

D. In questo senso gli enti bilaterali potrebbero indebolirsi?

R. Gli enti bilaterali concorrono solo in parte all'erogazione dell'indennità e dunque il loro ruolo di ammortizzatore sociale è vanificato. In ogni caso, così facendo non si dà corso a quanto sottoscritto dal governo e dalle parti sociali nel Patto per l'Italia in merito alla previsione di un organico sistema di ammortizzatori sociali che protegga i lavoratori artigiani contro i rischi di difficoltà economiche delle imprese.

D. In quale altro ambito si coinvolgono gli enti bilaterali?

R. Nella legge delega 30/03, ossia la riforma del mercato del lavoro. Qui c'è un articolo, il 10, che è di immediata applicazione. Questo articolo prevede per le imprese artigiane, commerciali e del turismo che il riconoscimento di tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni (il credito di imposta, per fare un esempio), siano subordinati al rispetto integrale dei contratti collettivi, nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati esclusivamente con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale. In sostanza per godere di questi benefici le imprese devono aderire agli enti bilaterali proprio perché questi contratti lo prevedono.

D. È per questo che l'articolo 10 rafforza questi enti?

R. Si può parlare di una norma di forte sostegno alla bilateralità, in contraddizione però con i contenuti del decreto legislativo 297/02. L'articolo 10 della legge delega sul mercato del lavoro, inoltre, rappresenta anche un argine alla proliferazione dei cosiddetti sindacati pirata e delle organizzazione imprenditoriali non titolari di una reale rappresentatività.

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