"Finanziaria" Stretta contributiva per i co.co.co.
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ItaliaOggi (Diritto e Fisco) Numero 232, pag. 30 del 1/10/2003 di Domenico Comegna
Dal 1° gennaio l'aliquota della gestione separata al 17,39% Stretta contributiva per i co.co.co., la grande schiera dei lavoratori cosiddetti parasubordinati. La categoria che oggi paga all'Inps un contributo nella misura del 14% sui compensi percepiti, dall'anno prossimo sarà equiparata ai commercianti. Questo significa che dal 1° gennaio del 2004 l'aliquota contributiva salirà al 17,39%. Il rincaro, previsto dal decreto legge collegato alla Finanziaria e approvato lunedì dal consiglio dei ministri, non si ferma qui: dal 2004 in poi il contributo seguirà lo stesso sviluppo previsto per l'aliquota dei commercianti, ossia salirà di uno 0,20% all'anno, sino a raggiungere il traguardo definitivo del 19%. Questi lavoratori, la cui pensione verrà calcolata esclusivamente con il criterio contributivo, che tiene conto dell'ammontare degli accantonamenti effettuati durante l'intera a carriera, grazie alla maggior contribuzione, potranno contare su una rendita più elevata. Riforma Dini L'obbligo del contributo previdenziale a carico dei soggetti che svolgono attività autonoma nasce dalla riforma pensionistica del '95 (la cosiddetta riforma Dini). L'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 stabilisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del Tuir, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo Tuir (ora articolo 47, comma 1, lettera c bis), e gli incaricati alle vendite a domicilio (ex articolo 36 della legge n. 426/1971) debbono essere iscritti a una gestione separata istituita presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il contributo, nella misura del 10% dei compensi percepiti, ha avuto decorrenza 1° aprile 1996 per la generalità dei soggetti interessati e 30 giugno 1996 per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero titolari di pensione. Per le attività di collaborazione il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. Per i professionisti titolari di partita Iva, invece, il contributo è totalmente a loro carico, con la possibilità da parte degli stessi di addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi. La finanziaria 1998 Nell'intento di rimpolpare la futura pensione delle nuove figure di lavoratori atipici o subordinati, il comma 16 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 (finanziaria '98) ha diversificato l'aliquota contributiva distinguendo i soggetti già assicurati o pensionati, dai soggetti previdenzialmente scoperti. In sostanza, dal 1° gennaio 1998 l'aliquota è stata praticamente divisa in due, e cioè: - ferma al 10%, per chi risulta già iscritto presso un fondo previdenziale obbligatorio (vale a dire chi risulta contemporaneamente assicurato ad altro regime pensionistico). Sono equiparati ai soggetti già assicurati i titolari di pensione (anche indiretta o di reversibilità); - in ascesa graduale sino a raggiungere il 19% (la medesima aliquota contributiva dovuta a regime dagli artigiani e commercianti) a carico dei soggetti cosiddetti ´scoperti', chi non risulta contemporaneamente iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione. Soggetti a carico dei quali, sempre dal 1° gennaio 1998, è stata aggiunta una quota pari allo 0,50% destinata a finanziare un apposito fondo maternità e assegni familiari. La stessa legge finanziaria '98 prevede inoltre che per gli iscritti previdenzialmente scoperti (quelli che versano il contributo maggiorato) l'aliquota di accantonamento, utile per determinare la misura della pensione, sia pari all'aliquota contributiva aumentata di un punto (di due punti a partire dall'anno 2000). Praticamente, per l'anno 2002 il contributo era fissato al 10% per i pensionati e per i soggetti previdenzialmente coperti, e al 14% (13,5% per il fondo pensioni e 0,5% per il fondo maternità e assegni familiari), per tutti gli altri. I primi, ai fini della pensione lo scorso anno hanno accantonato il 10% del compensi ricevuti, mentre gli altri hanno accantonato il 15,5 (2 punti in più del 13,5%, l'aliquota contributiva destinata al fondo pensioni). la Finanziaria 2003 L'articolo 44, comma 6, della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce che in attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, l'aliquota di finanziamento e quella di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale (di cui all'articolo 2, commi 26 della legge n. 335/1995) che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato (e cioè 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore). Tradotto in cifre questo significa che il vecchio 10% è salito al 12,5% dal 1° gennaio, per attestarsi al 15% dal 1° gennaio 2004 in poi. Riassumendo, il quadro complessivo nel 2003 si presenta come segue: - lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 14% (4,67 a suo carico e 9,33 a carico del committente) e accantona per la pensione il 15,5% (due punti in più del 13,5% che rappresenta l'aliquota destinata al fondo pensioni) dei compensi ricevuti; - lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 10% (3,33 a suo carico e 6,67 a carico del committente) e accantona per la pensione il 10% dei compensi ricevuti; - lavoratore titolare di pensione indiretta o reversibilità: paga un contributo del 10% (3,33 a suo carico e 6,67 a carico del committente) e accantona per la pensione il 10% dei compensi ricevuti; - lavoratore titolare di pensione diretta, anzianità, vecchiaia o invalidità: paga un contributo del 12,5% (4,17 a suo carico e 8,33 a carico del committente) e accantona per la pensione il 12,5% dei compensi ricevuti. la Finanziaria 2004 Con le novità apportate dalla manovra economica per il 2004 per l'anno prossimo il quadro dovrebbe invece presentarsi come segue: - lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 17,39% (5,80 a suo carico e 11,59 a carico del committente) e accantona per la pensione il 20% (come i commercianti, nel testo nulla si dice in proposito) dei compensi ricevuti; - lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio: paga un contributo del 10% (3,33 a suo carico e 6,67 a carico del committente) e accantona per la pensione il 10% dei compensi ricevuti; - lavoratore titolare di pensione indiretta o reversibilità: paga un contributo del 10% (3,33 a suo carico e 6,67 a carico del committente) e accantona per la pensione il 10% dei compensi ricevuti; - lavoratore titolare di pensione diretta, anzianità, vecchiaia o invalidità: paga un contributo del 15% (5 a suo carico e 10 a carico del committente) ed accantona per la pensione il 15% dei compensi ricevuti. |