"Finanziaria" Le pensioni d'oro finanzieranno il reddito di ultima istanza
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ItaliaOggi (Diritto e Fisco) Numero 232, pag. 30 del 1/10/2003 di Gigi Leonardi
In arrivo il secondo taglio del 2% sulle rendite d'oro. Secondo poiché non si tratta di una novità. La stessa disposizione contenuta nel provvedimento che accompagna la manovra economica del 2004 era infatti già prevista dalla Finanziaria 2000 (articolo 37 della legge n. 488/1999), che aveva appunto introdotto il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate per la durata di un triennio (2000-2002). Il disegno di legge finanziaria approvato lunedì dal consiglio dei ministri introduce inoltre un tetto all'ammontare delle pensioni. Per tre anni A partire dal 1° gennaio 2004 dunque sugli importi (al lordo dell'Irpef) superiori al cosiddetto ´tetto', introdotto dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) per le nuove rendite calcolate con il sistema contributivo, i pensionati (circa 20 mila gli interessati) dovranno ´pagare una tassa' misura del 2%. Il contributo, dovuto per un triennio (sino al 2006 compreso), si applicherà sulla quota di pensione annua superiore agli attuali 80.391,00 euro, limite che lieviterà ogni anno sulla base del tasso di inflazione (nel 2004 raggiungerà presumibilmente 82.480 euro). In soldoni, questo significa che il titolare di una rendita di 100 mila euro dovrà sborsare un contributo di solidarietà di 350 euro (il 2% di 17.520). Al fine di evitare situazioni di disparità, per il raggiungimento del massimale sono prese in considerazione le pensioni complessivamente percepite dal soggetto (la trattenuta deve essere operata a cura dell'ente che eroga l'importo più elevato). Destinazione risparmi I ricavi del contributo di solidarietà dovranno concorrere al finanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali (di cui all'art. 59, comma 44 della legge n. 449/1997) e saranno utilizzati in particolare per l'istituzione del reddito di ultima istanza. Casellario Le modalità di attuazione del prelievo di solidarietà saranno emanate con apposito decreto ministeriale. Si può ritenere che saranno le stesse di quelle già attuate in precedenza, e cioè il Casellario centrale delle pensioni (istituito presso l'Inps), sulla base dei dati in suo possesso fornirà a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per determinare l'importo del contributo, nonché a indicare il fondo di previdenza che, in quanto erogatore del trattamento più elevato, dovrà operare la trattenuta. Il tetto A partire dal 2004 la pensione liquidata, da parte di tutti gli enti di previdenza obbligatoria (comprese le casse professionali) non può superare l'importo di 30 volte il trattamento minimo Inps, integrato fino al famoso milione di lire del 2002. Ciò significa che la pensione mensile non potrà essere corrisposta in misura superiore a 15.750 euro (525 euro di oggi per 30). |