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28.01.2003 Referendum, meglio astenersi di Massimo Roccella
Il referendum ha conosciuto la sua stagione migliore quando è stato utilizzato per affrontare questioni (divorzio, aborto) di rilievo generale, tali da riguardare la coscienza di ognuno: questioni solo rispetto alle quali si può evocare il concetto, per quanto approssimativo e generico esso sia, di «diritti di cittadinanza». I diritti sociali sono altra cosa, non meno importante, per chi non sia attestato su una visione paleoliberale, ma certamente diversa e più complessa: definibili solo attraverso la ricerca di complicate mediazioni, come tutte le questioni che attengono agli equilibri fra capitale e lavoro nell'economia di mercato (nella quale, può piacere o meno, siamo chiamati ad operare ed a svolgere i nostri ragionamenti). Non a caso, del resto, non si è mai dato nella nostra esperienza un solo esempio di uso positivo della leva referendaria per migliorare la condizione dei lavoratori. A parte lo scontato riferimento al referendum sulla scala mobile, vale la pena rammentare l'esito incongruo dei referendum in materia di rappresentanza sindacale del 1995, al quale non si è ancora riusciti a porre riparo con un'adeguata riforma legislativa. Per affrontare utilmente il nodo politico che ormai è sul tappeto, può essere utile sgombrare preliminarmente il campo dalla retorica del diritto universale, che viene agitata, a proposito del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento illegittimo, con argomenti analoghi e finalità pratiche opposte da ambienti politicamente anche assai distanti fra loro. La teoria giuridica, e per la verità anche qualsiasi studente delle facoltà di giurisprudenza, non avrebbero difficoltà a riconoscere in proposizioni del genere quello che sono: meri espedienti retorici, utilizzabili a sostegno di obiettivi politici sicuramente rispettabili, ma altrettanto sicuramente discutibili, e che comunque si potrebbero egualmente perseguire, forse con più decoro intellettuale, senza appellarsi ai sacri principi. Dalla teoria giuridica, in particolare, si può apprendere che non esiste diritto, neppure quelli fondamentali, che non sia limitato o limitabile. Se questo è vero nell'area dei diritti civili, è tanto più vero nell'area di quelli economico-sociali, che sono, come si diceva, frutto di delicate mediazioni, rispetto alle quali lo strumento referendario si palesa come una scorciatoia del tutto inadatta. Si aggiunga che lo strumento tecnico più diffuso per realizzare mediazioni del genere è quello della soglia occupazionale. La tecnica della soglia, ben lungi dal costituire una bizzarra peculiarità del nostro ordinamento, è ampiamente utilizzata nei diversi sistemi nazionali per graduare l'applicabilità di diverse discipline lavoristiche. La differenza sta nel fatto che, mentre da noi si discetta del «diritto universale», altrove una certa differenziazione in ragione della dimensione dell'impresa appare rispondente a criteri di equità: discutendosi, semmai, dell'entità della differenziazione e del livello della soglia (come accade proprio in questi giorni in Germania). Quanto ai licenziamenti, in particolare, non è solo il nostro ordinamento a ritenere la reintegrazione il rimedio ottimale a fronte dell'esercizio arbitrario del potere di recesso: ferma restando, peraltro, la plausibilità di alternative nella piccola dimensione, laddove per ragioni sia di carattere tecnico-economico, sia d'ordine psicologico (attinenti alle peculiari dinamiche interpersonali proprie di quella dimensione d'impresa) la reintegrazione può risultare non utilmente praticabile. * * * Va coltivata, dunque, un'alternativa legislativa al referendum? Certo, ma cominciando, innanzi tutto, con l'evitare confusioni. L'idea che si possano superare le ragioni del referendum con una nuova normativa che attribuisca al giudice il potere di decidere discrezionalmente fra reintegrazione e risarcimento (di quale importo poi? Bisognerebbe essere un po' più precisi), applicando poi tale normativa a tutti i lavoratori dipendenti, non convince per un doppio ordine di ragioni. E' dubbio, in primo luogo, che l'opposizione possa farla propria: trattandosi di un sistema che, senza recare benefici certi ai lavoratori delle piccole imprese, danneggerebbe in maniera certissima due terzi del lavoro dipendente (ovvero quella platea di circa dieci milioni di addetti ad imprese private e pubbliche amministrazioni che oggi possono avvalersi dell'art.18). Un sistema del genere, in secondo luogo, esasperando il soggettivismo giudiziario, alimenterebbe in maniera incontrollata l'incertezza del diritto e le disuguaglianze: l'esatto contrario di quello che si richiede alle normative di diritto del lavoro che, per rispondere in maniera funzionalmente adeguata alle esigenze di un'economia di massa, devono essere in grado di offrire soluzioni quanto più possibili trasparenti e standardizzate (ancorché non necessariamente uniformi). Col sistema prefigurato, viceversa, potrebbe accadere di vedere l'operaio della grande impresa liquidato con una somma di denaro, quello della fabbrichetta con due o tre addetti reintegrato nel posto di lavoro: il tutto in omaggio al totem del «diritto universale»! Davvero un'idea eccellente per contemperare i bisogni di tutela dei lavoratori con le esigenze delle piccole imprese. L'idea in questione, oltre tutto, viene presentata come «modello tedesco», ma occorrerebbe aggiungere che si tratta di modello tedesco in salsa italiana. Il modello tedesco che si conosce e si applica oltralpe, invero, è un po' diverso. Per giurisprudenza della Corte Federale del Lavoro (l'equivalente della nostra cassazione) risalente nel tempo, quel modello prevede, innanzi tutto, che una dichiarazione di illegittimità del licenziamento da parte del giudice di primo grado comporti senz'altro il diritto del lavoratore alla reintegrazione sino alla conclusione del processo. Solo qualora nell'eventuale prosieguo del giudizio si riesca a dimostrare, con onere della prova a carico del datore di lavoro, l'impossibilità della reintegrazione, quest'ultima può essere tramutata in un'attribuzione patrimoniale a favore del lavoratore. Va altresì tenuto conto che il sistema tedesco riconosce al consiglio d'impresa un diritto d'opposizione che, ove esercitato, paralizza l'attuazione del licenziamento in pendenza della relativa controversia giudiziaria. Il modello tedesco in materia di «flessibilità in uscita», infine, per evitare raffronti meramente strumentali dovrebbe essere preso in considerazione non a spizzichi e bocconi, cavandone fior da fiore, ma nel suo insieme: ricordando, dunque, che i licenziamenti collettivi (problema attualissimo da noi, come attestano tante vicende in corso) in Germania sono più difficili e, comunque, assai più onerosi per le imprese, obbligate com'esse sono a predisporre un piano sociale d'accompagnamento delle riduzioni di personale (del quale, com'è noto, nel nostro ordinamento non v'è traccia). * * * Una legge, o meglio una proposta di legge, per che cosa? Sarebbe bene non nutrire eccessive illusioni quanto all'eventualità di evitare la consultazione popolare. È difficile immaginare che i berluscones possano rinunciare alla ghiotta occasione di affondare il coltello nelle divisioni dell'opposizione, impiegando la potenza di fuoco che viene loro dal controllo quasi totalitario dei mezzi di comunicazione per diffondere allarmismo sociale e demagogia populista («la sinistra vuole colpire le imprese e distruggere posti di lavoro»). Se poi qualcuno ha pensato di utilizzare l'arma del referendum per stimolare un esito legislativo progressivo, v'è da dire che simile prospettiva cozza con la realtà di una maggioranza da più parti considerata eversiva sul piano istituzionale e reazionaria su quello sociale. Lasciando da parte i sogni ad occhi aperti, l'opposizione dovrebbe piuttosto cercare di spiegare cosa farebbe se dipendesse da lei risolvere il problema: la proposta di legge, in altre parole, deve servire all'opposizione per sostenere con fondate argomentazioni le ragioni della non partecipazione alla kermesse referendaria. A questo scopo, com'è ovvio, non può rispondere una proposta purchessia. Occorre, piuttosto, un progetto che, articolato secondo una scala di priorità politico-sociali, si snodi in quattro punti essenziali. In estrema sintesi si tratterebbe di: a) intervenire sul processo del lavoro, introducendo almeno una procedura speciale per le controversie (licenziamenti e trasferimenti) che necessitano di essere risolte in tempi rapidissimi sia per garantire l'effettività dei diritti, sia per venire incontro a legittime esigenze imprenditoriali di certezza dei rapporti giuridici. Dovrebbe essere del tutto ovvio, invero, che non è seriamente proponibile nessun intervento sul diritto sostanziale vigente senza aver sciolto prima il nodo processuale (questo sì, davvero, di rilievo generale). In proposito non v'è nulla da inventare, essendovi già l'ottimo elaborato preparato dalla Commissione Foglia. b) Rendere chiaro che l'obiettivo perseguito non è in alcun modo animato da intenzioni vessatorie nei confronti delle piccole imprese: alle quali dunque, in cambio del rispetto di regole lavoristiche più rigorose, si dovrebbero offrire compensazioni in grado di stimolarne lo sviluppo. c) Estendere l'applicabilità della reintegrazione quanto meno facendo sì che il limite dei quindici addetti sia davvero una soglia operante e non una fetta di gruviera. Forse non è abbastanza noto che oggi quella soglia può essere superata con svariati espedienti senza incorrere in conseguenza alcuna, potendosi arrivare al caso limite di imprese con sessanta dipendenti che continuano a non essere soggette alle regole dell'art. 18. Di grande rilievo, in quest'ottica, sarebbe l'introduzione nel sistema di una nozione lavoristica di impresa, che permetta di squarciare il velo della personalità giuridica distinta per rendere applicabili le regole di diritto del lavoro a tutte le imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. d) Quanto alle imprese minori in senso stretto, il meccanismo della reintegrazione potrebbe essere esteso senza particolari controindicazioni a quelle che superino non solo una certa soglia occupazionale, ma anche determinati livelli di fatturato annuo. A tutte le altre può essere lasciata l'alternativa, che è propria del sistema attuale, fra riassunzione e risarcimento monetario: fermo restando che quest'ultimo non dovrebbe più essere calcolato ad occhio ed in misura irrisoria, del tutto priva di efficacia deterrente, come accade oggi, ma secondo criteri di diritto comune, modulati nel minimo e nel massimo (trattandosi, nel caso della perdita del posto di lavoro, soprattutto di danno futuro) da parametri di riferimento indicati dal legislatore. Né si dica che, di fronte ad un referendum popolare, una scelta astensionista sarebbe segno di scarsa sensibilità democratica. È vero, piuttosto, che il referendum lascia sempre aperte non due, ma tre opzioni, tutte legittimamente praticabili: come potrebbe spiegare Fausto Bertinotti che, in occasione del referendum radicale del 2000, scelse appunto di astenersi, lasciando soli Sergio Cofferati ed il ministro del lavoro dell'epoca a difendere l'art. 18. E poi, se proprio la si deve dire tutta, mandare in bianco il referendum potrà servire anche a salvare Fausto Bertinotti da se stesso: evitando che un'eventuale, ed assai probabile, vittoria del no blocchi per tempi politicamente indefiniti la battaglia per l'estensione dei diritti e ridia ossigeno al traballante governo del cavaliere.
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